Art. 6. (Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati) 1. L'articolo 60 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 60. - La Camera dei deputati e' eletta per cinque anni. I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma. La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non puo' essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica".