Art. 6.
     (Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati)
   1. L'articolo 60 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
   "Art. 60. - La Camera dei deputati e' eletta per cinque anni.
   I  senatori  eletti  in  ciascuna  Regione  o  Provincia  autonoma
rimangono  in  carica  fino  alla  data della proclamazione dei nuovi
senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
   La  durata  della  Camera  dei  deputati,  di  ciascun Consiglio o
Assemblea  regionale  e dei Consigli delle Province autonome non puo'
essere  prorogata  se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con
la  proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli
delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica".