Art. 1-bis.
Norme  per  la  semplificazione  delle  procedure  di  iscrizione  al
registro  delle  imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed
                        amministrative - REA

((    1.  Con  uno o piu' regolamenti emanati secondo quanto disposto
dal  comma  2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento
istitutivo  del  registro  delle imprese, di cui all'articolo 8 della
legge   29 dicembre   1993,   n.   580,  che  dovranno  prevedere  in
particolare:
    a) la razionalizzazione delle forme di pubblicita' per le imprese
in   coordinamento   con  le  disposizioni  di  riforma  del  diritto
societario,  di  cui  al  decreto  legislativo 17 gennaio 2003, n. 6,
emanate in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
    b) la  semplificazione  delle procedure di iscrizione, modifica e
cancellazione  delle  imprese,  in coerenza con i processi di riforma
della  regolazione  e  secondo  criteri di omogeneita' di disciplina,
unicita'  di  responsabilita', snellimento di fasi ed eliminazione di
adempimenti,  anche  in  linea con i principi di telematizzazione del
registro  delle  imprese,  introdotti  dall'articolo  31  della legge
24 novembre  2000,  n.  340,  e  successive modificazioni, prevedendo
l'attivazione   di   collegamenti   telematici   con   le   pubbliche
amministrazioni  e l'utilizzo del portale per i servizi integrati per
le imprese;
    c) l'individuazione,  nel  rispetto delle disposizioni del codice
civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di
imprese,  degli  elementi  informativi  su soggetti, atti e fatti che
devono  essere  riportati  nel  repertorio delle notizie economiche e
amministrative  (REA), prevedendo altresi' interventi di iscrizione e
cancellazione  d'ufficio  ed  evitando  duplicazioni di adempimenti a
carico delle imprese;
    d) la  disciplina  di  sanzioni  amministrative,  comprese tra un
ammontare  minimo di euro 50 ed un ammontare massimo di euro 500, per
il   ritardo   o   l'omissione   della  presentazione  delle  domande
d'iscrizione  al  REA, secondo criteri di tassativita', trasparenza e
proporzionalita';
    e) il  rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a
chiunque  ne  faccia  richiesta,  di certificati e visure, attestanti
l'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, ovvero il deposito
di  atti  a  tal  fine  richiesti,  o  che  attestino  la mancanza di
iscrizione, nonche¨ di copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale  siano  previsti  l'iscrizione o il deposito nel registro delle
imprese e nel REA, in conformita' alle norme vigenti;
    f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di
smarrimento,  distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma
digitale  o  comunque di impedimento da parte del soggetto obbligato,
anche  per  motivi  dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da
garantire  la  continuita' di gestione amministrativa delle attivita'
di pubblicita' presso il registro delle imprese;
    g) l'espressa   abrogazione   delle   disposizioni  regolamentari
nonche¨  delle  disposizioni  legislative di natura procedimentale in
materia   di  registro  delle  imprese  incompatibili  con  la  nuova
normativa,  con  particolare  riferimento  ai  regolamenti  di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed
al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
    h) l'integrazione  della modulistica in uso per il registro delle
imprese,  per  l'attivazione  automatica  dell'iscrizione  agli  enti
previdenziali,   ai   sensi   dell'articolo   44   del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
  2.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  sono  emanati  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia
e  delle  finanze e per la funzione pubblica, previa acquisizione del
parere  della  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio di Stato
nonche¨  delle  competenti  Commissioni  parlamentari. I pareri della
Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta
giorni  dalla  richiesta;  quello  delle  Commissioni parlamentari e'
reso,  successivamente  ai  precedenti,  entro  sessanta giorni dalla
richiesta.  Decorsi  sessanta  giorni  dalla richiesta di parere alle
Commissioni  parlamentari,  i  regolamenti  possono  essere  comunque
emanati.
  3.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )).
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  della  legge
          29 dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento delle camere di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura):
              «Art.  8  (Registro  delle  imprese). - 1. E' istituito
          presso  la camera di commercio l'ufficio del registro delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
              2.  L'ufficio  provvede  alla tenuta del registro delle
          imprese  in  conformita'  agli articoli 2188 e seguenti del
          codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente
          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente
          articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
              3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta  nella  persona del segretario generale ovvero di un
          dirigente  della  camera di commercio. L'atto di nomina del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
              4.  [Sono  iscritti  in  sezioni  speciali del registro
          delle  imprese  gli  imprenditori  agricoli di cui all'art.
          2135  del  codice  civile,  i  piccoli  imprenditori di cui
          all'art.  2083  del medesimo codice e le societa' semplici.
          Le  imprese  artigiane iscritte agli albi di cui alla legge
          8 agosto  1985,  n.  443,  sono  altresi'  annotate  in una
          sezione speciale del registro delle imprese].
              5.  L'iscrizione  nelle sezioni speciali ha funzione di
          certificazione  anagrafica  e di pubblicita' notizia, oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali.
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
          per  tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
              7.  Il  sistema  di  pubblicita'  di  cui  al  presente
          articolo deve  trovare  piena  attuazione  entro il termine
          massimo  di  tre anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  Fino  a  tale data le camere di commercio
          continuano  a  curare la tenuta del registro delle ditte di
          cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni.
              8.  Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono stabilite le norme di attuazione del
          presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
                a) il   coordinamento  della  pubblicita'  realizzata
          attraverso  il  registro  delle  imprese  con il Bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata  e  con  il  Bollettino  ufficiale  delle societa'
          cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
          successive modificazioni;
                b) il  rilascio,  anche  per corrispondenza e per via
          telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
          di  iscrizione  nel registro delle imprese o di certificati
          attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di
          certificati   che  attestino  la  mancanza  di  iscrizione,
          nonche'  di  copia integrale o parziale di ogni atto per il
          quale   siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  nel
          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
                c) particolari procedure agevolative e semplificative
          per  l'istituzione  e  la tenuta delle sezioni speciali del
          registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi
          di oneri a carico delle imprese;
                d) l'acquisizione  e  l'utilizzazione  da parte delle
          camere  di  commercio  di  ogni  altra notizia di carattere
          economico,  statistico  ed  amministrativo  non prevista ai
          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
          sezioni,  evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
          a carico delle imprese.
              9.  Per  gli  imprenditori  agricoli  e  i  coltivatori
          diretti  iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro,
          l'importo  del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
          lettera b),  e'  determinato, in sede di prima applicazione
          della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
          previsto per le ditte individuali.
              10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.
          2011, e successive modificazioni.
              11.  Allo  scopo di favorire l'istituzione del registro
          delle   imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,  a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli atti
          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
          delle imprese.
              12.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del
          regolamento di cui al comma 8.
              13.  Gli  uffici  giudiziari hanno accesso diretto alla
          banca  dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro delle
          imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
          integrale  o  parziale  di  ogni  atto  per  il quale siano
          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le modalita'
          disposte dal regolamento di cui al comma 8.».
              - Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma
          organica  della  disciplina  delle  societa'  di capitali e
          societa'  cooperative,  in attuazione della legge 3 ottobre
          2001, n. 366), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          22 gennaio 2003, n. 17, supplemento ordinario.
              - La  legge  3 ottobre  2001, n. 366 (Delega al Governo
          per la riforma del diritto societario), e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2001, n. 234.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  31  della  legge
          24 novembre    2000,    n.   340   (Disposizioni   per   la
          delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di
          procedimenti  amministrativi  -  legge  di  semplificazione
          1999):
              «Art.  31  (Soppressione  dei  fogli  annunzi  legali e
          regolamento   sugli   strumenti  di  pubblicita).  -  1.  A
          decorrere  dal  novantesimo  giorno successivo alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i fogli degli
          annunzi  legali  delle  province  sono  aboliti.  La  legge
          30 giugno  1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio
          1895,  recante  istruzioni  speciali per l'esecuzione della
          legge  30 giugno  1876,  n. 3195, sulla pubblicazione degli
          annunzi  legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n.
          97,  convertito  dalla  legge  24 maggio 1932, n. 583, e la
          legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
              2.  Decorsi  due  anni  dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che
          le  accompagnano  presentate all'ufficio del registro delle
          imprese,   ad   esclusione   di   quelle  presentate  dagli
          imprenditori   individuali  e  dai  soggetti  iscritti  nel
          repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui
          all'art.  9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          7 dicembre  1995,  n.  581, sono inviate per via telematica
          ovvero   presentate   su   supporto  informatico  ai  sensi
          dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le
          modalita'  ed  i  tempi  per  l'assoggettamento al predetto
          obbligo  degli  imprenditori  individuali  e  dei  soggetti
          iscritti  solo  nel  repertorio  delle notizie economiche e
          amministrative  sono  stabilite  con  decreto  del Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
              2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalita' indicate al
          comma 2  dovranno  essere  eseguite,  in caso di assenza di
          firma  digitale  ai  sensi  di  legge, mediante allegazione
          degli  originali  o di copia in forma cartacea rilasciata a
          norma di legge.
              2-ter.  I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli
          atti  da  cui  dipendono  le formalita' di cui ai commi 2 e
          2-bis   possono   in  ogni  caso  richiederne  direttamente
          l'esecuzione  al  registro  delle  imprese  che  esegue  le
          formalita',   verificata   la   regolarita'  formale  della
          documentazione.
              2-quater.   Il  deposito  dei  bilanci  e  degli  altri
          documenti  di  cui  all'art.  2435  del  codice civile puo'
          essere  effettuato  mediante  trasmissione  telematica o su
          supporto  informatico degli stessi, da parte degli iscritti
          negli  albi  dei  dottori  commercialisti, dei ragionieri e
          periti  commerciali,  muniti  della  firma  digitale e allo
          scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'.
              2-quinquies.  Il  professionista che ha provveduto alla
          trasmissione   di  cui  al  comma 2-quater  attesta  che  i
          documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati
          presso la societa'. La societa' e' tenuta al deposito degli
          originali  presso il registro delle imprese su richiesta di
          quest'ultimo.   Gli   iscritti   agli   albi   dei  dottori
          commercialisti  e  dei  ragionieri  e  periti  commerciali,
          muniti   di   firma   digitale,   incaricati   dai   legali
          rappresentanti    della    societa',   possono   richiedere
          l'iscrizione  nel registro delle imprese di tutti gli altri
          atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la
          cui   redazione   la   legge   non  richieda  espressamente
          l'intervento di un notaio.
              3.    Quando    disposizioni   vigenti   prevedono   la
          pubblicazione  nel  foglio  degli annunzi legali come unica
          forma  di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4.  In  tutti  i  casi  nei  quali  le  norme  di legge
          impongono  forme  di  pubblicita'  legale, l'individuazione
          degli  strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo
          e'  effettuata  con  regolamento emanato ai sensi dell'art.
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede
          alla  individuazione  degli  strumenti,  anche  telematici,
          differenziando, se necessario, per categorie di atti.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
          1995,  n.  581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della
          legge  29 dicembre 1993, n. 580), e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  3 febbraio  1996,  n.  28, supplemento
          ordinario.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          14 dicembre  1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la
          semplificazione  della  disciplina  in  materia di registro
          delle   imprese,   nonche'   per   la  semplificazione  dei
          procedimenti  relativi alla denuncia di inizio di attivita'
          e  per  la  domanda  di  iscrizione  all'albo delle imprese
          artigiane  o  al  registro  delle  imprese  per particolari
          categorie   di   attivita'   soggette   alla   verifica  di
          determinati  requisiti  tecnici)  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272.
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 44 del decreto-legge
          30 settembre   2003,   n.  269  (Disposizioni  urgenti  per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 novembre 2003, n. 326:
              «Art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale).
          - 1. L'art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
          successive  modificazioni e integrazioni, si interpreta nel
          senso  che  le  agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo
          art.  9,  cosi'  come  sostituito  dall'art. 11 della legge
          24 dicembre  1993,  n.  537,  non  sono  cumulabili  con  i
          benefici  di  cui  al  comma 1  dell'art.  14  della  legge
          1° marzo  1986,  n.  64,  e  successive modificazioni, e al
          comma 6  dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
          536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
          1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni.
              2.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2004,  ai fini della
          tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui
          agli  articoli 5  e  6  del  contratto  collettivo  per  la
          disciplina   dei   rapporti  fra  agenti  e  produttori  di
          assicurazione    del    25 maggio    1939   sono   iscritti
          all'assicurazione   obbligatoria   per   l'invalidita',  la
          vecchiaia   ed   i  superstiti  degli  esercenti  attivita'
          commerciali.  Nei confronti dei predetti soggetti non trova
          applicazione  il livello minimo imponibile previsto ai fini
          del  versamento  dei  contributi previdenziali dall'art. 1,
          comma 3,  della  legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica,
          indipendentemente  dall'anzianita'  contributiva posseduta,
          il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1° della
          legge  8 agosto  1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,   di  regolarizzare,  al  momento  dell'iscrizione
          all'INPS,  i  contributi relativi a periodi durante i quali
          abbiano  svolto l'attivita' di produttori di terzo e quarto
          gruppo,  risultanti  da  atti aventi data certa, nel limite
          dei cinque anni precedenti il 1 gennaio 2004. L'importo dei
          predetti  contributi e' maggiorato di un interesse annuo in
          misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento
          puo'  essere  effettuato, a richiesta degli interessati, in
          rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione
          del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti.
          I   contributi  comunque  versati  da  tali  soggetti  alla
          gestione  commercianti  rimangono  acquisiti  alla gestione
          stessa.   A   decorrere  dal  1° gennaio  2004  i  soggetti
          esercenti  attivita'  di  lavoro autonomo occasionale e gli
          incaricati  alle vendite a domicilio di cui all'art. 19 del
          decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 114, sono iscritti
          alla  gestione  separata di cui all'art. 2, comma 26, della
          legge  8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo
          derivante  da  dette attivita' sia superiore ad euro 5.000.
          Per  il  versamento  del  contributo  da parte dei soggetti
          esercenti  attivita'  di  lavoro  autonomo  occasionale  si
          applicano   le  modalita'  ed  i  termini  previsti  per  i
          collaboratori   coordinati  e  continuativi  iscritti  alla
          predetta gestione separata.
              3.  All'art.  14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
          669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1997,  n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) La  presente  lettera,  sostituita  dalla legge di
          conversione   24 novembre  2003,  n.  326,  sostituisce  il
          secondo  periodo  del  comma 1  dell'art. 14, decreto-legge
          31 dicembre 1996, n. 669;
                b) La  presente  lettera,  modificata  dalla legge di
          conversione   24 novembre  2003,  n.  326,  sostituisce  il
          comma 1-bis  dell'art.  14, decreto-legge 31 dicembre 1996,
          n. 669.
              4.  L'azione  giudiziaria  relativa  al pagamento degli
          accessori   del   credito   in  materia  di  previdenza  ed
          assistenza  obbligatorie,  di  cui al primo comma dell'art.
          442  del  codice  di procedura civile, puo' essere proposta
          solo  dopo che siano decorsi centoventi giorni da quello in
          cui  l'attore  ne  abbia  richiesto  il pagamento alla sede
          tenuta  all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con
          avviso   di  ricevimento,  contenente  i  dati  anagrafici,
          residenza e il codice fiscale del creditore, nonche' i dati
          necessari per l'identificazione del credito.
              5.   Al  fine  di  contrastare  il  lavoro  sommerso  e
          l'evasione  contributiva,  le  aziende,  istituti,  enti  e
          societa'  che  stipulano  contratti  di somministrazione di
          energia  elettrica  o  di  forniture di servizi telefonici,
          nonche'  le  societa'  ad  esse  collegate,  sono  tenute a
          rendere  disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di
          previdenza  e  assistenza obbligatorie i dati relativi alle
          utenze  contenuti  nei  rispettivi archivi. Le modalita' di
          fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici,
          sono  definite con apposite convenzioni da stipularsi entro
          60  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
          decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei
          soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli
          Enti   previdenziali  in  possesso  dei  dati  personali  e
          identificativi   acquisiti   per   effetto  delle  predette
          convenzioni,  in  qualita'  di titolari del trattamento, ne
          sono   responsabili  ai  sensi  dell'art.  29  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
              6.   L'articolo unico,   secondo   comma,  della  legge
          13 agosto  1980,  n.  427,  e  successive modificazioni, si
          interpreta  nel  senso che, nel corso di un anno solare, il
          trattamento  di  integrazione salariale compete, nei limiti
          dei  massimali  ivi  previsti,  per  un  massimo  di dodici
          mensilita', comprensive dei ratei di mensilita' aggiuntive.
              7.   A   decorrere  dal  30 aprile  2004,  la  denuncia
          aziendale   di  cui  all'art.  5  del  decreto  legislativo
          11 agosto  1993,  n.  375,  e  successive modificazioni, e'
          presentata   su  apposito  modello  predisposto  dall'INPS.
          Qualora,  a  seguito della stima tecnica di cui all'art. 8,
          comma 2,  del  citato  decreto legislativo n. 375 del 1993,
          sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
          della  prestazione  lavorativa,  l'I.N.P.S.  disconosce  la
          stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale.
              8.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2004  le  domande di
          iscrizione alle camere di commercio, industria, artigianato
          e  agricoltura  delle  imprese artigiane, nonche' di quelle
          esercenti   attivita'   commerciali   di  cui  all'art.  1,
          comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
          hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai
          fini   dell'iscrizione   agli   Enti  previdenziali  e  del
          pagamento  dei contributi e premi agli stessi dovuti. A tal
          fine  le  camere  di  commercio,  industria  artigianato  e
          agricoltura   integrano  la  modulistica  in  uso  con  gli
          elementi   indispensabili   per   l'attivazione  automatica
          dell'iscrizione   agli   Enti   previdenziali,  secondo  le
          indicazioni  dagli  stessi fornite. Le Camere di commercio,
          industria,   artigianato   ed   agricoltra,  attraverso  la
          struttura informatica di Unioncamere, trasmettono agli Enti
          previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonche'
          le  cancellazioni  e  le  variazioni  relative  ai soggetti
          tenuti   all'obbligo  contributivo,  secondo  modalita'  di
          trasmissione dei dati concordate tra le parti. Entro trenta
          giorni    dalla   data   della   trasmissione,   gli   Enti
          previdenziali   notificano   agli   interessati  l'avvenuta
          iscrizione  e richiedono il pagamento dei contributi dovuti
          ovvero  notificano  agli  interessati le cancellazioni e le
          variazioni  intervenute.  A  partire  dal 1° gennaio 2004 i
          soggetti  interessati  dal  presente  comma sono  esonerati
          dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione
          agli   Enti  previdenziali.  Entro  l'anno  2004  gli  Enti
          previdenziali  allineano  i  propri archivi alle risultanze
          del  Registro  delle  imprese  anche  in  riferimento  alle
          domande  di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte
          anteriormente   al   1° gennaio   2004.   E'   abrogata  la
          disposizione  contenuta  nell'ultimo  periodo  dell'art. 1,
          comma 3,   del   decreto-legge   15 gennaio   1993,  n.  6,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,
          n.   63,   concernente   l'impugnazione  dei  provvedimenti
          adottati dalle Commissioni provinciali dell'artigianato.
              9.   A   partire  dalle  retribuzioni  corrisposte  con
          riferimento  al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta
          tenuti  al rilascio della certificazione di cui all'art. 4,
          commi  6-ter  e 6-quater, del regolamento di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
          successive  modificazioni,  trasmettono  mensilmente in via
          telematica,  direttamente  o  tramite gli incaricati di cui
          all'art.  3,  commi  2-bis  e 3, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  27 luglio  1998,  n.  322,  all'Istituto
          Nazionale   della   Previdenza   Sociale   (INPS)   i  dati
          retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei
          contributi,    per    l'implementazione   delle   posizioni
          assicurative   individuali   e   per   l'erogazione   delle
          prestazioni,  entro  l'ultimo  giorno del mese successivo a
          quello  di  riferimento. Tale disposizione si applica anche
          nei  confronti  dell'Istituto Nazionale di previdenza per i
          dipendenti   dell'amministrazione   pubblica  (INPDAP)  con
          riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
          certificazione  di  cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater,
          del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica   22 luglio   1998,   n.   322,   e   successive
          modificazioni,  il  cui  personale  e' iscritto al medesimo
          Istituto.  Entro  il  30 giugno 2004 gli enti previdenziali
          provvederanno   ad   emanare   le   istruzioni  tecniche  e
          procedurali  necessarie  per  la  trasmissione  dei  flussi
          informativi  ed  attiveranno  una sperimentazione operativa
          con   un   campione   significativo   di  aziende,  enti  o
          amministrazioni,   distinto  per  settori  di  attivita'  o
          comparti,  che  dovra'  concludersi  entro  il 30 settembre
          2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire
          il   monitoraggio   dei  flussi  finanziari  relativi  alle
          prestazioni  sociali  erogate,  i datori di lavoro soggetti
          alla   disciplina   prevista   dal   decreto   ministeriale
          5 febbraio  1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
          del   13 marzo   1969,   e   successive   modificazioni  ed
          integrazioni,  sono tenuti a trasmettere per via telematica
          le   dichiarazioni  di  pertinenza  dell'INPS,  secondo  le
          modalita' stabilite dallo stesso Istituto.
              9-bis.  Il  presente  comma,  aggiunto  dalla  legge di
          conversione   24 novembre  2003,  n.  326,  sostituisce  il
          comma 7 dell'art. 41, legge 27 dicembre 2002, n. 289.
              9-ter.  Al comma 8 dell'art. 41 della legge 27 dicembre
          2002,  n. 289, sono soppresse le parole: "di 6.667.000 euro
          per   l'anno   2003".  Al  medesimo  comma le  parole:  "di
          10.467.000  euro  per  l'anno  2004 e di 3.800.000 euro per
          l'anno  2005" sono sostituite dalle seguenti: "di 6.400.000
          euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007".
              9-quater.  Le  dotazioni  del  Fondo di cui all'art. 1,
          comma 7,   del   decreto-legge   20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236,  sono  incrementate nella misura di 2.600.000 euro
          per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni
          2006  e  2007.  All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si
          provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
          dell'anno  2005  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
          bilancio   triennale   2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale  di  base  di  conto capitale "Fondo speciale"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle  finanze  per  l'anno  2003,  allo scopo parzialmente
          utilizzando    l'accantonamento    relativo   al   medesimo
          dicastero.
              9-quinquies.  I  soggetti di cui all'art. 3 del decreto
          legislativo   16 settembre   1996,  n.  564,  e  successive
          modificazioni,  che  non  hanno  presentato  la  domanda di
          accredito  della  contribuzione  figurativa  per  i periodi
          anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste
          dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
          esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005.».
              - Si  riporta  il testo del comma 2 dell'art. 17, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».