Art. 2.
Norme  in  materia  di  rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia
delle entrate, della Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza

  1.  All'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) dopo  il  comma  2  e'  inserito il seguente: «2-bis. Se vi e'
pericolo  per  la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima
della  presentazione  della  dichiarazione  annuale, a controllare la
tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi  dell'articolo  1,  comma  4,  del decreto del Presidente della
Repubblica  23 marzo  1998,  n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  14 ottobre  1999, n. 542, nonche¨
dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 »;
    b) nel  comma  3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione, »
sono   inserite   le   seguenti:   «ovvero   dai  controlli  eseguiti
dall'ufficio,  ai  sensi  del  comma  2-bis,  emerge un'imposta o una
maggiore imposta,».
  2.  Al  fine  di  potenziare  l'azione  di  contrasto  all'evasione
fiscale,  alle  frodi  fiscali  e  all'economia  sommersa, nonche¨ le
attivita'  connesse  al  controllo,  alla  verifica e al monitoraggio
degli  andamenti di finanza pubblica, a valere sulle maggiori entrate
derivanti  dalle disposizioni del presente decreto, e' autorizzata la
spesa,  nel  limite  di  40  milioni  di  euro per l'anno 2006, di 80
milioni  di  euro a decorrere dall'anno 2007, per procedere, anche in
deroga  ai  limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni
di  personale  per  l'amministrazione dell'economia e delle finanze e
all'incremento  di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo
della  Guardia  di  finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono determinate le quote di personale, nell'ambito del
contingente  massimo  consentito  ai  sensi  del  precedente periodo,
assegnate  alle  articolazioni  dell'amministrazione  dell'economia e
delle  finanze, nonche¨ all'incremento di organico ed alle assunzioni
di  personale  del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le
modalita',  anche  speciali,  per  il  reclutamento,  ivi  inclusa la
possibilita' di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure
selettive gia' espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto
legislativo   30 marzo   2001,  n.  165,  ovvero  di  ricorrere  alla
mobilita'.  In relazione al maggior impegno derivante dall'attuazione
del  presente  decreto, a valere sulle disponibilita' di cui al primo
periodo,  l'Agenzia  delle entrate e' autorizzata, anche in deroga ai
limiti previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad assunzioni
di personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di
euro  per  il  2006  e  di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007,
anche  utilizzando  le  graduatorie  formate  a  seguito di procedure
selettive  bandite  ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
  3.  L'Agenzia  delle  dogane, attraverso le misure di potenziamento
delle attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi,
previste dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80,  consegue  maggiori  diritti  accertati  per  imposta  sul valore
aggiunto  pari ad almeno 350 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 364
e  385  milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2007 e 2008. A
tale  fine,  in  attesa  delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo
indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche,
l'Agenzia  delle  dogane  si  avvale  di  personale  con contratto di
formazione  e  lavoro,  utilizzando  i  fondi  destinati  alla stessa
Agenzia  ai  sensi  del disposto di cui al n. 3) della lettera i) del
comma  1  dell'articolo 3  della  legge  10 ottobre  1989, n. 349, ((
nell'ambito  della  relativa quota individuata dall'articolo 1, comma
4,   del   decreto-legge   14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa
massimo  di 17 milioni di euro nel 2006 e 10 milioni di euro nel 2007
)).
  4.  Le  disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1
del   decreto-legge   14 marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per il rilancio del
sistema  portuale,  riguardano  tutti  gli  uffici dell'Agenzia delle
dogane ove si provvede ad operazioni di sdoganamento.
((    4-bis.  All'articolo  1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  7,  al  primo  periodo,  dopo  le parole: «sanzione
amministrativa pecuniaria» sono inserite le seguenti: «da 100 euro» e
sono  aggiunti,  in fine, i seguenti periodi: «Qualora l'acquisto sia
effettuato  da  un operatore commerciale o importatore o da qualunque
altro   soggetto   diverso   dall'acquirente   finale,   la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  e'  stabilita da un minimo di 20.000 euro
fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della
legge  24 novembre  1981,  n.  689, e successive modificazioni. Fermo
restando  quanto  previsto  in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali  e  degli  agenti  di  polizia giudiziaria dall'articolo 13
della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni
provvedono,   d'ufficio   o   su  denunzia,  gli  organi  di  polizia
amministrativa»;
    b) al  comma  8  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono
destinate  per  il  50  per cento all'ente locale competente e per il
restante  50  per  cento  allo  Stato, secondo le modalita' di cui al
primo periodo».
  4-ter.  All'articolo  1  del  decreto-legge  14 marzo  2005, n. 35,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80,
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
  «6-bis.  Al  fine  di  potenziare l'attivita' della SIMEST S.p.a. a
supporto   dell'internazionalizzazione   delle  imprese,  le  regioni
possono  assegnare  in  gestione  alla  societa'  stessa propri fondi
rotativi  con  finalita'  di  venture  capital, per l'acquisizione di
quote  aggiuntive  di  partecipazione  fino  ad un massimo del 49 per
cento  del capitale o fondo sociale di societa' o imprese partecipate
da  imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi
e restano distinti dal patrimonio di SIMEST S.p.a.».
  4-quater.  All'articolo  1  della  legge 24 aprile 1990, n. 100, il
comma 6 e' sostituito dal seguente:
  «6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. e' composto
da  undici  membri,  di  cui  sei  su  indicazione del Ministro delle
attivita'   produttive,   compreso   il  presidente,  dei  quali  due
designati,  rispettivamente,  dai  Ministri  degli  affari  esteri  e
dell'economia  e  delle  finanze;  uno  su  proposta della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  di  cui  al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali
della SIMEST S.p.a. sono effettuate dall'assemblea».
  4-quinquies.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  e'  rinnovato  il  consiglio  di
amministrazione della SIMEST S.p.a. e viene adeguato lo statuto della
societa' )).
  5.  Le  intese  di  cui  al  comma  59  dell'articolo 4 della legge
24 dicembre  2003,  n.  350, finalizzate all'adozione del decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma,
devono  intervenire  nel termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto.  In  mancanza  le stesse si intendono
positivamente acquisite.
  6.  Al  fine di intensificare la sua azione, il Corpo della Guardia
di  finanza,  fermo restando l'espletamento delle ordinarie attivita'
ispettive  nell'ambito  delle proprie funzioni di polizia economica e
finanziaria,  sviluppa  nel  triennio  2005-2007  appositi  piani  di
intervento  finalizzati  al  contrasto  dell'economia sommersa, delle
frodi   fiscali   e  dell'immigrazione  clandestina,  rafforzando  il
controllo  economico  del  territorio, anche al fine di proseguire il
controllo dei prezzi.
  7. Per le finalita' (( di cui al comma 6 )), a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007,
la  Guardia  di  finanza  sviluppa  un  incremento dell'impiego delle
risorse  di personale nel contrasto all'economia sommersa, alle frodi
fiscali e all'immigrazione clandestina, in misura non inferiore al 25
per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.
  8.  Al  primo ed al secondo periodo del numero 2) del secondo comma
dell'articolo   51   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre  1972,  n. 633, dopo le parole: «o dell'articolo 63, primo
comma»,   sono   inserite  le  seguenti:  «,  o  acquisiti  ai  sensi
dell'articolo  18,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504».
  9.  Al primo ed al secondo (( periodo del numero 2) del primo comma
)),  dell'articolo  32  del  decreto  del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «terzo comma» sono aggiunte
le  seguenti  parole: «, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma
3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
  10. All'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) dopo  il  comma  2  e'  inserito il seguente: «2-bis. Se vi e'
pericolo  per  la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima
della  presentazione  della  dichiarazione  annuale, a controllare la
tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e  dei  premi  dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute
alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta»;
    b) nel  comma  3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione, »
sono   inserite   le   seguenti:   «ovvero   dai  controlli  eseguiti
dall'ufficio,  ai  sensi  del  comma  2-bis,  emerge un'imposta o una
maggiore imposta, ».
((    10-bis.  I  soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-bis,
del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, hanno facolta', a
partire   dal febbraio  2006,  di  effettuare  i  versamenti  unitari
indicati  nell'articolo  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  e  successive  modificazioni, tramite le procedure telematiche,
direttamente  ovvero  tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3
richiamato )).
  11.  All'articolo  2,  comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997,  n. 462, e successive modificazioni, dopo le parole: «controlli
automatici»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ovvero  dei controlli
eseguiti dagli uffici, ».
  12.  Il  quarto  comma  dell'articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
e' abrogato.
  13.   Il   comma   5  dell'articolo  6  del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
politiche   agricole   e  forestali  14 dicembre  2001,  n.  454,  e'
sostituito dal seguente:
  «5.  Il  libretto  di  controllo,  tenuto nel rispetto dei principi
fissati  dall'articolo  2219  del  codice  civile,  e'  detenuto  dal
titolare unitamente ai documenti fiscali a corredo ed e' dallo stesso
custodito  per  un  periodo  di  cinque  anni  dalla data dell'ultima
scritturazione».
  14.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo  6,  primo  comma,  lettera  e),  le  parole:  «
concessioni  in  materia  edilizia  e urbanistica rilasciate ai sensi
della  legge  28 gennaio  1977,  n.  10, relativamente ai beneficiari
delle   concessioni  ((  ed  ai  progettisti  dell'opera;»  )),  sono
soppresse,  e  sono  aggiunte,  in  fine,  ((  le seguenti parole: «;
immatricolazione  )) e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi»;
    b) nell'articolo  7,  quinto  comma,  dopo  le  parole: «attivata
l'utenza» sono aggiunte le seguenti: «, dichiarati dagli utenti»;
((     c) nell'articolo 7, sesto comma:
      1)  dopo  la parola: « effettui » sono inserite le seguenti: «,
per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,»;
      2)  dopo  le  parole:  «operazione  di natura finanziaria» sono
aggiunte  le  seguenti:  «ad  esclusione di quelle effettuate tramite
bollettino   di  conto  corrente  postale  per  un  importo  unitario
inferiore a 1.500 euro»;
    c-bis) nell'articolo 7, undicesimo comma:
      1)  le  parole:  «di  cui  ai  commi dal primo all'ottavo» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi dal primo al quinto e dal
settimo all'ottavo»;
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le rilevazioni e
le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle
richieste  e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32,
primo  comma,  numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo
51,  secondo  comma,  numero  7),  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;
    d) nell'articolo 13, comma 1, lettera c), dopo le parole: «codice
fiscale»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  i dati catastali di cui
all'articolo 7, quinto comma».
  14-bis.  Le  disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 7 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
come modificate dal comma 14 del presente articolo, hanno effetto dal
1° gennaio 2006.
  14-ter.  Per  i periodi di imposta antecedenti il 1° gennaio 2006 e
relativamente  alle  richieste  di  cui all'articolo 32, primo comma,
numero  7),  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo
comma,  numero  7),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni, i soggetti
destinatari  ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative
ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in
un  conto,  le  rilevazioni  effettuate  ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge  3 maggio  1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  5 luglio  1991, n. 197, e dei relativi provvedimenti di
attuazione.
  14-quater.   All'articolo   38,   quinto  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni,  le  parole:  «nei  cinque precedenti» sono sostituite
dalle seguenti: «nei quattro precedenti».
  14-quinquies.  La disposizione di cui al comma 14-quater ha effetto
per  gli accertamenti notificati a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
  14-sexies.  All'articolo  1,  comma 426, terzo periodo, della legge
30 dicembre  2004,  n. 311, le parole: «la prima pari al 40 per cento
del totale, da versare entro il 30 giugno 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro
dieci  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del decreto di cui
all'ultimo   periodo   del   presente  comma,  e  comunque  entro  il
20 dicembre 2005 ».
  14-septies.  All'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000,
n.  7,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: «A tal fine,
indipendentemente  dalle  risultanze  contabili  del contribuente, la
data  di  effettuazione delle operazioni si intende quella risultante
dagli    atti   di   accertamento   definitivo   dell'amministrazione
finanziaria   o   dalle   eventuali  sentenze  passate  in  giudicato
anteriormente  alla  data  di entrata in vigore della presente legge»
)).
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta il testo dell'art. 54-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
          successive    modificazioni   (Istituzione   e   disciplina
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base
          alle   dichiarazioni).   -   1.  Avvalendosi  di  procedure
          automatizzate  l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative    all'anno    successivo,    alla    liquidazione
          dell'imposta  dovuta  in base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti.
              2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'amministrazione
          finanziaria provvede a:
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi  dai  contribuenti nella determinazione del volume
          d'affari e delle imposte;
                b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti   nel   riporto  delle  eccedenze  di  imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
                c) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e
          la  tempestivita'  dei  versamenti  dell'imposta risultante
          dalla  dichiarazione  annuale  a  titolo  di  acconto  e di
          conguaglio  nonche'  dalle  liquidazioni  periodiche di cui
          agli  articoli 27,  33,  comma 1,  lettera a), e 74, quarto
          comma.
              2-bis.  Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
          puo'  provvedere,  anche  prima  della  presentazione della
          dichiarazione   annuale,   a   controllare   la  tempestiva
          effettuazione  dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
          sensi  dell'art.  1,  comma 4,  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
          7  del  decreto  del Presidente della Repubblica 14 ottobre
          1999,  n.  542, nonche' dell'art. 6 della legge 29 dicembre
          1990, n. 405.
              3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione,  ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
          ai  sensi del comma 2-bis, emerge un imposta o una maggiore
          imposta,  l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
          e  per  gli  effetti  di  cui  al  comma 6  dell'art. 60 al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista  dal presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  36  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
              «Art. 36 (Forme contrattuali flessibili di assunzione e
          di    impiego   del   personale).   -   1.   Le   pubbliche
          amministrazioni,   nel   rispetto  delle  disposizioni  sul
          reclutamento  del  personale di cui ai commi precedenti, si
          avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione
          e  di  impiego  del  personale previste dal codice civile e
          dalle    leggi   sui   rapporti   di   lavoro   subordinato
          nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a
          disciplinare  la materia dei contratti a tempo determinato,
          dei  contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
          formativi  e  della  fornitura  di  prestazioni  di  lavoro
          temporaneo,  in applicazione di quanto previsto dalla legge
          18 aprile   1962,   n.   230,   dall'art.  23  della  legge
          28 febbraio  1987,  n.  56,  dall'art.  3 del decreto-legge
          30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  19 dicembre  1984,  n.  863, dall'art. 16 del
          decreto-legge   16 maggio  1994,  n.  299,  convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1994, n. 451, dalla
          legge  24 giugno  1997,  n. 196, nonche' da ogni successiva
          modificazione o integrazione della relativa disciplina.
              2.   In   ogni  caso,  la  violazione  di  disposizioni
          imperative   riguardanti   l'assunzione   o   l'impiego  di
          lavoratori,  da  parte delle pubbliche amministrazioni, non
          puo'  comportare  la  costituzione  di rapporti di lavoro a
          tempo    indeterminato    con    le    medesime   pubbliche
          amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilita'  e
          sanzione.   Il   lavoratore   interessato   ha  diritto  al
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
          lavoro   in   violazione  di  disposizioni  imperative.  Le
          amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  recuperare  le somme
          pagate   a   tale   titolo   nei  confronti  dei  dirigenti
          responsabili,  qualora  la  violazione  sia dovuta a dolo o
          colpa grave.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
          14 marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   14 marzo   2005,   n.   80   (Disposizioni  urgenti
          nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
          sociale   e   territoriale)  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art. 1 (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla
          contraffazione  e  sostegno  all'internazionalizzazione del
          sistema  produttivo).  -  1.  Per  il  rilancio del sistema
          portuale italiano, con l'obiettivo di consentire l'ingresso
          e  l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione
          europea   in  tempi  tecnici  adeguati  alle  esigenze  dei
          traffici,   nonche'   per   l'incentivazione   dei  sistemi
          logistici  nazionali in grado di rendere piu' efficiente lo
          stoccaggio,  la  manipolazione  e  la  distribuzione  delle
          merci,   con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  adottato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in vigore del presente decreto, e' definito, ferme
          restando  le  vigenti disposizioni in materia di servizi di
          polizia    doganale,    il    riassetto   delle   procedure
          amministrative    di    sdoganamento   delle   merci,   con
          l'individuazione   di   forme   di   semplificazione  e  di
          coordinamento  operativo affidate all'Agenzia delle dogane,
          per le procedure di competenza di altre amministrazioni che
          concorrono   allo  sdoganamento  delle  merci,  e  comunque
          nell'osservanza  dei  principi  della massima riduzione dei
          termini   di   conclusione   dei   procedimenti   e   della
          uniformazione   dei   tempi  di  conclusione  previsti  per
          procedimenti  tra  loro analoghi, della disciplina uniforme
          dei  procedimenti  dello stesso tipo che si svolgono presso
          diverse  amministrazioni  o  presso  diversi  uffici  della
          medesima     amministrazione,     dell'accorpamento     dei
          procedimenti  che  si  riferiscono alla medesima attivita',
          dell'adeguamento    delle    procedure    alle   tecnologie
          informatiche,   del   piu'  ampio  ricorso  alle  forme  di
          autocertificazione,  sulla  base delle disposizioni vigenti
          in  materia.  E'  fatta  salva  la disciplina in materia di
          circolazione in ambito internazionale dei beni culturali di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
              2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, i soggetti deputati a
          rilasciare  le  prescritte  certificazioni possono comunque
          consentire,    in    alternativa,   la   presentazione   di
          certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.
              3.  Al  comma 380  dell'art.  1 della legge 30 dicembre
          2004,  n. 311, dopo le parole: "Agenzia delle entrate" sono
          inserite le seguenti: "e all'Agenzia delle dogane".
              4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza
          delle  apparecchiature  scanner  in  dotazione  all'Agenzia
          delle  dogane  installate  nei maggiori porti ed interporti
          del   territorio  nazionale,  favorire  la  presenza  delle
          imprese   sul   mercato  attraverso  lo  snellimento  delle
          operazioni  doganali  corrette  ed  il  contrasto di quelle
          fraudolente,  nonche'  assicurare  un  elevato  livello  di
          deterrenza  ai  traffici  connessi  al  terrorismo  ed alla
          criminalita'   internazionale,   l'Agenzia   delle   dogane
          utilizza,  entro  il  limite di ottanta milioni di euro, le
          maggiori  somme  rispetto  all'esercizio precedente versate
          all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3)
          della  lettera i)  del  comma 1  dell'art.  3  della  legge
          10 ottobre    1989,    n.   349,   sono   disponibili   per
          l'acquisizione  di  mezzi  tecnici  e  strumentali  nonche'
          finalizzate    al    potenziamento   delle   attivita'   di
          accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
              5.  E'  istituito  presso  il Ministero dell'economia e
          delle  finanze  un  apposito  Fondo  con  la  dotazione  di
          34.180.000  euro  per  l'anno  2005, di 39.498.000 euro per
          l'anno  2006,  di  38.700.000  euro  per  l'anno  2007 e di
          42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
          connesse  all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
          finalizzato  al  contrasto della criminalita' organizzata e
          della  immigrazione  illegale attraverso lo scambio tra gli
          Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
          di  cui  alla  decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
          Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
          provvede  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
          cui al presente comma si provvede:
                a) quanto  a  euro  4.845.000  per  il  2005,  a euro
          15.000.000  per  ciascuno  degli anni 2006 e 2007, mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2005-2007,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
          parzialmente  utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
          per  euro  15.000.000  per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
          l'accantonamento  relativo al Ministero degli affari esteri
          e,   per  euro  3.500.000  per  il  2005,  l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'interno;
                b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
          a  decorrere  dal  2008,  mediante  utilizzo di parte delle
          maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione  dell'art. 7,
          comma 3;
                c) quanto  a  euro  29.335.000  per  il  2005, a euro
          24.498.000  per  il  2006  e ad euro 1.134.000 per il 2007,
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo al predetto Ministero.
              6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a.,
          come  previsto  dalla  legge  24 aprile  1990,  n.  100, e'
          elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che
          riguardano attivita' aggiuntive delle imprese, derivanti da
          acquisizioni  di  imprese,  "joint-venture"  o  altro e che
          garantiscano  il  mantenimento  delle  capacita' produttive
          interne.  Resta  ferma la facolta' del CIPE di variare, con
          proprio   provvedimento,   la  percentuale  della  predetta
          partecipazione.
              6-bis.  Al  fine di potenziare l'attivita' della SIMEST
          S.p.a.   a   supporto   dell'internazionalizzazione   delle
          imprese,  le  regioni  possono  assegnare  in gestione alla
          societa'  stessa  propri  fondi  rotativi  con finalita' di
          venture  capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di
          partecipazione  fino  ad  un  massimo  del 49 per cento del
          capitale  o fondo sociale di societa' o imprese partecipate
          da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono
          autonomi e restano distinti dal patrimonio di SIMEST S.p.a.
              7.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con
          la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da 100 euro fino a
          10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima
          accertata  la  legittima provenienza, a qualsiasi titolo di
          cose  che,  per la loro qualita' o per la condizione di chi
          le  offre  o  per l'entita' del prezzo, inducano a ritenere
          che  siano  state  violate le norme in materia di origine e
          provenienza  dei  prodotti  ed  in  materia  di  proprieta'
          intellettuale.  La  sanzione  di  cui  al presente comma si
          applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare
          o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate,
          senza  averne  prima accertata la legittima provenienza. In
          ogni  caso  si  procede  alla confisca amministrativa delle
          cose  di  cui  al presente comma. Restano ferme le norme di
          cui  al  decreto  legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Qualora
          l'acquisto  sia  effettuato  da  un operatore commerciale o
          importatore   o   da   qualunque   altro  soggetto  diverso
          dall'acquirente    finale,   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria e' stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad
          un  milione  di  euro.  Le sanzioni sono applicate ai sensi
          della   legge   24 novembre  1981,  n.  689,  e  successive
          modificazioni.  Fermo restando quanto previsto in ordine ai
          poteri  di  accertamento  degli ufficiali e degli agenti di
          polizia  giudiziaria dall'art. 13 della citata legge n. 689
          del  1981,  all'accertamento  delle  violazioni provvedono,
          d'ufficio   o   su   denunzia,   gli   organi   di  polizia
          amministrativa.
              8.  Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni
          previste  dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio
          dello  Stato  per  essere riassegnate ad appositi capitoli,
          anche  di  nuova istituzione, dello stato di previsione del
          Ministero  delle attivita' produttive e del Ministero degli
          affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione.
          Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale,
          le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale
          competente  e  per  il  restante  50  per cento allo Stato,
          secondo le modalita' di cui al primo periodo.
              9.  All'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003,
          n.   350,   dopo   le   parole:   «fallaci  indicazioni  di
          provenienza» sono inserite le seguenti: «o di origine».
              10.  All'art.  517  del  codice penale, le parole: "due
          milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila euro"
              11. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
          di  cui  all'art.  1-quater, opera in stretto coordinamento
          con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.
              12.  I  benefici  e  le  agevolazioni previsti ai sensi
          della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n.
          273,  non  si  applicano  ai  progetti  delle  imprese che,
          investendo  all'estero,  non  prevedano il mantenimento sul
          territorio  nazionale delle attivita' di ricerca, sviluppo,
          direzione  commerciale,  nonche'  di  una parte sostanziale
          delle attivita' produttive.
              13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria
          attivita'  all'estero  in  data  antecedente  alla  data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto e che intendono
          reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle
          agevolazioni  e agli incentivi concessi alle imprese estere
          sulla  base  delle  previsioni  in  materia di contratti di
          localizzazione,  di  cui  alle  delibere CIPE n. 130/02 del
          19 dicembre  2002,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n.
          103  del  6 maggio  2003,  e  n.  16/03  del 9 maggio 2003,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 156 del-l'8 luglio
          2003.
              14.  Allo  scopo  di  favorire l'attivita' di ricerca e
          innovazione   delle   imprese   italiane   ed  al  fine  di
          migliorarne      l'efficienza      nei      processi     di
          internazionalizzazione,  le  partecipazioni acquisite dalla
          Simest  S.p.a.  ai  sensi dell'art. 1 della legge 24 aprile
          1990,  n.  100,  possono superare la quota del 25 per cento
          del capitale o fondo sociale della societa' nel caso in cui
          le  imprese  italiane  intendano effettuare investimenti in
          ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto.
              15.  I  funzionari  delegati  di  cui  all'art.  3  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 marzo  2000,  n.  120,  possono  effettuare
          trasferimenti  tra  le aperture di credito disposte in loro
          favore  su  capitoli  relativi  all'acquisizione  di beni e
          servizi   nell'ambito   dell'unita'  previsionale  di  base
          "Uffici all'estero" dello stato di previsione del Ministero
          degli  affari  esteri.  Detti  trasferimenti, adeguatamente
          motivati,   sono   comunicati   al   competente  centro  di
          responsabilita',  all'ufficio  centrale del bilancio e alla
          Corte   dei  conti,  al  fine  della  rendicontazione,  del
          controllo  e  delle  conseguenti  variazioni di bilancio da
          disporre  con decreto del Ministro degli affari esteri. Con
          decreto  del  Ministro degli affari esteri, di concerto con
          il  Ministro  dell'economia e delle finanze, sono stabilite
          le  modalita'  di attuazione delle norme di cui al presente
          comma.
              15-bis.  I  fondi  di  cui  all'art.  25,  comma 1, del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  12 aprile  1988,  n. 177, sono accreditati alle
          rappresentanze  diplomatiche,  per le finalita' della legge
          26 febbraio  1987,  n.  49, e per gli adempimenti derivanti
          dai   relativi   obblighi  internazionali,  sulla  base  di
          interventi,  progetti  o  programmi, corredati dei relativi
          documenti  analitici  dei  costi  e  delle  voci  di spesa,
          approvati dagli organi deliberanti.
              15-ter.  Ai  fondi  di cui al comma 15-bis, accreditati
          nell'ultimo   quadrimestre  dell'esercizio  finanziario  di
          competenza,  si applicano le disposizioni dell'art. 61-bis,
          primo  comma,  del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
          ove   cio'   sia  indispensabile  alla  prosecuzione  o  al
          completamento   dell'intervento,   progetto   o  programma,
          debitamente attestati da parte del capo missione.
              15-quater.  Le  erogazioni successive a quella iniziale
          sono  condizionate al rilascio di una attestazione da parte
          del  capo  missione  sullo  stato  di  realizzazione  degli
          interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale
          e'  altresi'  corredata da una relazione del capo missione,
          attestante   l'effettiva   realizzazione   dell'intervento,
          progetto  o  programma ed il raggiungimento degli obiettivi
          prefissati.
              15-quinquies.  Con  decreto  del  Ministro degli affari
          esteri,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  sono  emanate disposizioni per la definizione dei
          procedimenti   amministrativi   di   rendicontazione  e  di
          controllo  dei  finanziamenti  erogati ai sensi della legge
          26 febbraio  1987,  n.  49,  sino  al  31 dicembre 1999. Le
          disposizioni  di cui al primo periodo si applicano sia alla
          gestione dei finanziamenti disposti a valere sull'ex "Fondo
          speciale  per  la  cooperazione  allo  sviluppo",  sia alla
          gestione  di  quelli  disposti  sui  pertinenti capitoli di
          bilancio  successivamente  istituiti  ai  sensi dell'art. 4
          della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
              15-sexies.  Per  la  realizzazione  degli interventi di
          emergenza  di cui all'art. 11 della legge 26 febbraio 1987,
          n.   49,   e   successive   modificazioni,  mediante  fondi
          accreditati   alle  rappresentanze  diplomatiche,  il  capo
          missione  puo'  stipulare convenzioni con le organizzazioni
          non  governative  che operano localmente. La congruita' dei
          tassi  di  interesse  applicati  dalle  organizzazioni  non
          governative   per   la   realizzazione   di   programmi  di
          microcredito  e'  attestata  dal  capo della rappresentanza
          diplomatica.».
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera i),
          n.  3),  della  legge  10 ottobre  1989,  n. 349 (Delega al
          Governo  ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica
          e  l'integrazione delle disposizioni legislative in materia
          doganale,   per  la  riorganizzazione  dell'amministrazione
          delle   dogane   e   imposte   indirette,   in  materia  di
          contrabbando  e  in materia di ordinamento ed esercizio dei
          magazzini  generali  e  di  applicazione  delle  discipline
          doganali  ai predetti magazzini generali, nonche' delega ad
          adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di
          fabbricazione e di consumo):
              «1. Le norme da emanare, ai sensi dell'art. 1, comma 1,
          sulla    nuova   organizzazione   centrale   e   periferica
          dell'amministrazione  delle  dogane  ed imposte indirette e
          sull'ordinamento del relativo personale dovranno rispondere
          ai seguenti principi e criteri direttivi:
              (Omissis);
                i) con  riferimento  alla legge 29 marzo 1983, n. 93,
          sara'  prevista  la  revisione  del  trattamento  economico
          accessorio  del  personale  in  funzione dei servizi resi e
          comunque   dell'esigenza   di   omogeneizzazione   con   il
          trattamento del personale di altre amministrazioni operante
          in analoghe situazioni. In particolare:
              (Omissis);
                3)  dovra'  stabilirsi che dall'esercizio finanziario
          1990  le maggiori somme, rispetto all'esercizio precedente,
          versate  all'Italia  dalle  Comunita'  europee  a titolo di
          partecipazione alle spese di esazione delle risorse proprie
          CEE  siano  stanziate  in integrazione ai capitoli di spesa
          del  dipartimento  destinati  alla  acquisizione  di  mezzi
          tecnici  e strumentali e finalizzate al potenziamento delle
          attivita'  di  accertamento,  ispettive e di contrasto alle
          frodi.».
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile
          1990, n. 100 (Norme sulla promozione della partecipazione a
          societa'   ed   imprese   miste   all'estero),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 1. - 1. Il Ministro del commercio con l'estero e'
          autorizzato  a  promuovere  la costituzione di una Societa'
          finanziaria  per  azioni, denominata «Societa' italiana per
          le  imprese  all'estero  - SIMEST S.p.a», con sede in Roma,
          avente  per oggetto la partecipazione ad imprese e societa'
          all'estero  promosse  o  partecipate  da  imprese  italiane
          ovvero  da  imprese  aventi  stabile  organizzazione in uno
          Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane,
          nonche'   la   promozione   ed   il  sostegno  finanziario,
          tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative
          di   investimento   e   di  collaborazione  commerciale  ed
          industriale  all'estero  da  parte di imprese italiane, con
          preferenza  per quelle di piccole e medie dimensioni, anche
          in   forma   cooperativa,   comprese   quelle  commerciali,
          artigiane e turistiche.
              2.  La  SIMEST  S.p.a.,  anche  avvalendosi, in base ad
          apposita  convenzione,  dei  servizi dell'Istituto centrale
          per  il  credito  a  medio termine (Mediocredito centrale),
          provvede  in  particolare,  sulla  base  di  programmi  che
          evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
                a) a   promuovere   la   costituzione   di   societa'
          all'estero   da   parte   di  societa'  ed  imprese,  anche
          cooperative,  e  loro  consorzi e associazioni, cui possono
          partecipare  enti  pubblici  economici  ed  altri organismi
          pubblici e privati;
                b) a  partecipare, con quote di minoranza, nel limite
          indicato  all'art.  3,  comma  1,  a  societa'  ed  imprese
          all'estero, anche gia' costituite;
                c) a   sottoscrivere   obbligazioni  convertibili  in
          azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti
          di  opzione  di quote o azioni delle societa' ed imprese di
          cui  alle  lettere  a)  e  b),  con il limite previsto alla
          lettera b);
                d) a   partecipare   ad  associazioni  temporanee  di
          imprese  e ad altri accordi di cooperazione tra societa' ed
          imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);
                e) ad  effettuare, a favore delle societa' ed imprese
          partecipate,  ogni  altra operazione di assistenza tecnica,
          amministrativa, organizzativa e finanziaria;
                f) ad  effettuare  ricerche  di  mercato,  sondaggi e
          studi di fattibilita', anche mediante apposite convenzioni,
          preordinate   alla  costituzione  di  societa'  ed  imprese
          all'estero,  anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il
          commercio estero (ICE);
                g) a  rilasciare  garanzia  in  favore  di aziende ed
          istituti  di  credito italiani o esteri per finanziamenti a
          soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle
          societa'  ed  imprese,  nel rispetto del limite di cui alla
          lettera b);
                h) a   partecipare,  in  posizione  di  minoranza,  a
          consorzi e societa' consortili, fra piccole e medie imprese
          che  abbiano  come  scopo la prestazione di servizi reali a
          favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi
          o  di  altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato;
                h-bis)  a  concedere  finanziamenti,  di  durata  non
          superiore  a  otto  anni, alle imprese o societa' estere di
          cui  alla  lettera  b),  in  misura non eccedente il 25 per
          cento   dell'impegno  finanziario  previsto  dal  programma
          economico  dell'impresa  o  societa' estera; tale limite e'
          aumentato  al  50 per cento per le piccole e medie imprese,
          come  definite  ai  sensi della raccomandazione 2003/361/CE
          della  Commissione,  del  6 maggio  2003. I limiti riferiti
          alla   durata  del  finanziamento,  al  destinatario  dello
          stesso,   nonche'   all'impegno   previsto   dal  programma
          economico  dell'impresa o societa' estera, non si applicano
          alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca
          europea  per  la  ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla
          Banca   europea   per   gli   investimenti   (BEI),   dalla
          International   Financial  Corporation  (IFC)  o  da  altre
          organizzazioni  finanziarie  internazionali di cui lo Stato
          italiano e' membro;
                h-ter) a partecipare a societa' italiane o estere che
          abbiano  finalita'  strumentali  correlate al perseguimento
          degli   obiettivi   di   promozione  e  di  sviluppo  delle
          iniziative   di  imprese  italiane  di  investimento  e  di
          collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali
          societa'   finanziarie,   assicurative,   di   leasing,  di
          factoring e di general trading;
                h-quater)  a costituire uno o piu' patrimoni ciascuno
          dei  quali  destinato  in  via  esclusiva  ad uno specifico
          affare;
                h-quinquies)  in  base ad apposite convenzioni con il
          Ministero  delle attivita' produttive, a gestire i fondi di
          cui  al  comma  1  dell'art.  25  del  decreto  legislativo
          31 marzo  1998,  n.  143,  nonche'  i fondi rotativi di cui
          all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
          n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'art. 46 della legge
          12 dicembre 2002, n. 273.
              3.  Le finalita' di cui alle lettere e) ed f) del comma
          2  possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi
          e  societa'  consortili di cui alla lettera h) del medesimo
          comma  2  e  di  quelli per il commercio estero di cui alla
          legge  21 febbraio  1989,  n. 83. In tali casi il pagamento
          dei  corrispettivi,  secondo  i valori di mercato, da parte
          dell'impresa  italiana  o  mista  interessata  puo'  essere
          subordinato  in  tutto o in parte al conseguimento di utili
          di esercizio dell'impresa mista.
              4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non
          puo'  essere  superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98
          milioni  di  azioni  del  valore  nominale  di  lire  mille
          ciascuna,  ed  e' sottoscritto per 50 milioni di azioni dal
          Ministro  del commercio con l'estero, o da un suo delegato,
          per  conto  dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso puo'
          essere  sottoscritto  dal  Mediocredito  centrale, anche in
          deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale puo'
          essere  sottoscritto  da  enti pubblici, da regioni nonche'
          dalle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e da
          societa'  finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni
          e  dalle  province  autonome,  da  istituti  ed  aziende di
          credito  ammessi  ad operare ai sensi della legge 24 maggio
          1977,  n.  227,  nel  rispetto  della relativa normativa di
          vigilanza,  da  associazioni  imprenditoriali  di categoria
          delle  imprese  di  cui  ai  commi  1  e  2 e da societa' a
          partecipazione statale.
              5.  Sono  autorizzati successivi aumenti di capitale da
          effettuarsi  negli  anni  1991 e 1992 sino alla complessiva
          somma  di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui
          riservati  allo  Stato.  I  predetti  aumenti  di  capitale
          possono  essere  sottoscritti  anche  dagli  altri soggetti
          indicati  al comma 4, in misura proporzionale alle quote di
          partecipazione rispettivamente detenute.
              6.  Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a.
          e' composto da undici membri, di cui sei su indicazione del
          Ministro    delle   attivita'   produttive,   compreso   il
          presidente,  dei  quali due designati, rispettivamente, dai
          Ministri  degli  affari  esteri  e  dell'economia  e  delle
          finanze;  uno su proposta della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali
          della SIMEST S.p.a. sono effettuate dall'assemblea.
              7. Il collegio sindacale della SIMEST S.p.a. e' formato
          da  tre  membri  effettivi e due supplenti. Il presidente e
          uno dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i
          funzionari della Ragioneria generale dello Stato.
              8.  La  SIMEST S.p.a. e' regolata da un proprio statuto
          ed e' soggetta alla normativa sulle societa' per azioni.».
              -  Si  riporta  il testo del comma 59 dell'art. 4 della
          legge   24 dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2004):
              «59.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  d'intesa  con  i  Ministri  interessati  e con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definiti   i   termini   di  conclusione  dei  procedimenti
          amministrativi  che  concorrono  per  l'assolvimento  delle
          operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi
          fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono
          a  stabilirli,  in una durata comunque non superiore, con i
          regolamenti di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.
          241.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 51 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.   51   (Attribuzioni   e   poteri   degli  uffici
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto).   -   Gli   uffici
          dell'imposta    sul    valore   aggiunto   controllano   le
          dichiarazioni   presentate  e  i  versamenti  eseguiti  dai
          contribuenti,   ne   rilevano   l'eventuale   omissione   e
          provvedono   all'accertamento   e  alla  riscossione  delle
          imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
          degli  obblighi  relativi alla fatturazione e registrazione
          delle  operazioni  e alla tenuta della contabilita' e degli
          altri  obblighi  stabiliti dal presente decreto; provvedono
          alla  irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
          e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
          dichiarazioni  presentate  e  l'individuazione dei soggetti
          che  ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
          base  di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
          delle  finanze  che  tengano  anche  conto  della capacita'
          operativa degli uffici stessi.
              Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
                1)  procedere  all'esecuzione di accessi, ispezioni e
          verifiche ai sensi dell'art. 52;
                2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
          professioni,  indicandone il motivo, a comparire di persona
          o  a  mezzo  di  rappresentanti  per  esibire  documenti  e
          scritture,  ad esclusione dei libri e dei registri in corso
          di   scritturazione,   o   per   fornire  dati,  notizie  e
          chiarimenti  rilevanti  ai fini degli accertamenti nei loro
          confronti   anche   relativamente   ai   rapporti  ed  alle
          operazioni,  i  cui  dati,  notizie e documenti siano stati
          acquisiti  a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
          rilevati  a  norma  dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art.
          63,  primo  comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma
          3,  lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
          504.  I  dati  ed  elementi  attinenti  ai rapporti ed alle
          operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del
          numero  7)  e  dell'art.  52, ultimo comma, o dell'art. 63,
          primo  comma,  o  acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma 3,
          lettera  b),  del  decreto  legislativo 26 ottobre 1995, n.
          504,   sono   posti   a   base  delle  rettifiche  e  degli
          accertamenti   previsti   dagli  articoli 54  e  55  se  il
          contribuente  non  dimostra  che  ne  ha tenuto conto nelle
          dichiarazioni  o  che  non  si  riferiscono  ad  operazioni
          imponibili;  sia  le operazioni imponibili sia gli acquisti
          si   considerano   effettuati  all'aliquota  in  prevalenza
          rispettivamente  applicata  o  che  avrebbe  dovuto  essere
          applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
          essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
                3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
          professioni,  con invito a restituirli compilati e firmati,
          questionari   relativi   a  dati  e  notizie  di  carattere
          specifico  rilevanti  ai  fini dell'accertamento, anche nei
          confronti di loro clienti e fornitori;
                4)   invitare   qualsiasi   soggetto   ad  esibire  o
          trasmettere,   anche  in  copia  fotostatica,  documenti  e
          fatture   relativi   a   determinate  cessioni  di  beni  o
          prestazioni   di   servizi   ricevute  ed  a  fornire  ogni
          informazione relativa alle operazioni stesse;
                5)  richiedere  agli  organi  e  alle amministrazioni
          dello   Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,  alle
          societa'  ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
          che  effettuano  istituzionalmente  riscossioni e pagamenti
          per  conto  di  terzi  la  comunicazione, anche in deroga a
          contrarie    disposizioni    legislative,    statutarie   o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati  singolarmente  o  per categorie. Alle societa' ed
          enti  di  assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e   notizie   attinenti   esclusivamente  alla  durata  del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione  del  soggetto  tenuto  a corrisponderlo. Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda  della  richiesta, cumulativamente o specificamente
          per  ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
          si  applica  all'Istituto  centrale  di  statistica  e agli
          ispettorati  del  lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
          loro  commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
          alle  banche,  alla  societa' Poste italiane S.p.a., per le
          attivita'   finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari
          finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di
          gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie;
                6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti e dei
          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del
          registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli
          altri pubblici ufficiali;
                6-bis)    richiedere,   previa   autorizzazione   del
          direttore  centrale  dell'accertamento  dell'Agenzia  delle
          entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
          il   Corpo   della   guardia  di  finanza,  del  comandante
          regionale,   ai   soggetti   sottoposti   ad  accertamento,
          ispezione  o  verifica  il  rilascio  di  una dichiarazione
          contenente  l'indicazione  della natura, del numero e degli
          estremi  identificativi  dei  rapporti  intrattenuti con le
          banche, la societa' Poste italiane S.p.a., gli intermediari
          finanziari,  le  imprese  di investimento, gli organismi di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  le  societa'  di
          gestione  del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali
          o  stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
          anni  dalla  data  della richiesta. Il richiedente e coloro
          che  vengono  in possesso dei dati raccolti devono assumere
          direttamente  le  cautele  necessarie alla riservatezza dei
          dati acquisiti;
                7)  richiedere,  previa  autorizzazione del direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore  regionale  della  stessa,  ovvero,  per il Corpo
          della  guardia  di  finanza, del comandante regionale, alle
          banche,   alla  societa'  Poste  italiane  S.p.a.,  per  le
          attivita'   finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari
          finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di
          gestione  del  risparmio  e alle societa' fiduciarie, dati,
          notizie   e   documenti   relativi   a  qualsiasi  rapporto
          intrattenuto  od  operazione  effettuata,  ivi  compresi  i
          servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
          prestate  da  terzi.  Alle  societa' fiduciarie di cui alla
          legge  23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
          sezione  speciale  dell'albo  di  cui all'art. 20 del testo
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
          finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio
          1998,   n.   58,   puo'   essere  richiesto,  tra  l'altro,
          specificando   i   periodi   temporali   di  interesse,  di
          comunicare  le generalita' dei soggetti per conto dei quali
          esse   hanno   detenuto  o  amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente   individuati.  La  richiesta  deve  essere
          indirizzata  al  responsabile  della  struttura accentrata,
          ovvero   al   responsabile   della   sede   o  dell'ufficio
          destinatario  che  ne  da'  notizia  immediata  al soggetto
          interessato;  la  relativa  risposta deve essere inviata al
          titolare dell'ufficio procedente.
              Gli  inviti  e  le richieste di cui al precedente comma
          devono  essere  fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
          ricevimento  fissando  per  l'adempimento  un  termine  non
          inferiore  a  quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
          n.  7),  non  inferiore  a  trenta  giorni. Il termine puo'
          essere  prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
          dell'operatore  finanziario,  per  giustificati motivi, dal
          competente  direttore  centrale  o  direttore regionale per
          l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
          di  finanza,  dal  comandante  regionale.  Si  applicano le
          disposizioni  dell'art. 52 del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni.
              Le  richieste  di  cui  al  secondo  comma,  numero 7),
          nonche'  le  relative  risposte,  anche  se  negative, sono
          effettuate    esclusivamente   in   via   telematica.   Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite  le  disposizioni  attuative  e  le  modalita' di
          trasmissione  delle  richieste, delle risposte, nonche' dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7).
              Per  l'inottemperanza  agli  inviti  di  cui al secondo
          comma,  numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
          ai  commi  terzo  e  quarto  dell'art.  32  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 32 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte  sui redditi), cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
          loro compiti gli uffici delle imposte possono:
                1)  procedere  all'esecuzione di accessi, ispezioni e
          verifiche a norma del successivo art. 33;
                2)  invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
          comparire  di  persona  o  per  mezzo di rappresentanti per
          fornire  dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
          nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
          operazioni,  i  cui  dati,  notizie e documenti siano stati
          acquisiti  a  norma  del numero 7), ovvero rilevati a norma
          dell'art.  33,  secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi
          dell'art.  18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
          26 ottobre  1995,  n.  504. I dati ed elementi attinenti ai
          rapporti   ed   alle   operazioni   acquisiti   e  rilevati
          rispettivamente  a  norma  del  numero  7)  e dell'art. 33,
          secondo  e  terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18,
          comma  3,  lettera  b),  del decreto legislativo 26 ottobre
          1995,  n.  504,  sono posti a base delle rettifiche e degli
          accertamenti  previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il
          contribuente  non  dimostra  che  ne ha tenuto conto per la
          determinazione  del  reddito  soggetto ad imposta o che non
          hanno  rilevanza  allo  stesso fine; alle stesse condizioni
          sono  altresi'  posti  come  ricavi o compensi a base delle
          stesse  rettifiche  ed accertamenti, se il contribuente non
          ne   indica  il  soggetto  beneficiario  e  sempreche'  non
          risultino  dalle  scritture contabili, i prelevamenti o gli
          importi  riscossi  nell'ambito  dei  predetti  rapporti  od
          operazioni.  Le  richieste  fatte  e  le  risposte ricevute
          devono   risultare   da   verbale  sottoscritto  anche  dal
          contribuente  o  dal  suo  rappresentante; in mancanza deve
          essere  indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il
          contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
                3)  invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
          esibire  o  trasmettere  atti e documenti rilevanti ai fini
          dell'accertamento  nei loro confronti, compresi i documenti
          di  cui  al  successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
          tenuta  di  scritture contabili secondo le disposizioni del
          Titolo  III  puo'  essere  richiesta anche l'esibizione dei
          bilanci  o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero  trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
                4)  inviare  ai  contribuenti  questionari relativi a
          dati  e  notizie  di  carattere specifico rilevanti ai fini
          dell'accertamento   nei   loro   confronti,  con  invito  a
          restituirli compilati e firmati;
                5)  richiedere  agli  organi  e  alle amministrazioni
          dello   Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,  alle
          societa'  ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
          che  effettuano  istituzionalmente  riscossioni e pagamenti
          per  conto  di  terzi  la  comunicazione, anche in deroga a
          contrarie    disposizioni    legislative,    statutarie   o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati  singolarmente  o  per categorie. Alle societa' ed
          enti  di  assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e   notizie   attinenti   esclusivamente  alla  durata  del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione  del  soggetto  tenuto  a corrisponderlo. Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda  della  richiesta, cumulativamente o specificamente
          per  ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
          si   applica  all'Istituto  centrale  di  statistica,  agli
          ispettorati  del  lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
          loro  commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero
          7),  alle  banche, alla societa' Poste italiane S.p.a., per
          le  attivita'  finanziarie  e creditizie, agli intermediari
          finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di
          gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie;
                6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti e dei
          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del
          registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli
          altri  pubblici  ufficiali.  Le  copie  e gli estratti, con
          l'attestazione  di conformita' all'originale, devono essere
          rilasciate gratuitamente;
                6-bis)    richiedere,   previa   autorizzazione   del
          direttore  centrale  dell'accertamento  dell'Agenzia  delle
          entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
          il   Corpo   della   guardia  di  finanza,  del  comandante
          regionale,   ai   soggetti   sottoposti   ad  accertamento,
          ispezione  o  verifica  il  rilascio  di  una dichiarazione
          contenente  l'indicazione  della natura, del numero e degli
          estremi  identificativi  dei  rapporti  intrattenuti con le
          banche, la societa' Poste italiane S.p.a., gli intermediari
          finanziari,  le  imprese  di investimento, gli organismi di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  le  societa'  di
          gestione  del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali
          o  stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
          anni  dalla  data  della richiesta. Il richiedente e coloro
          che  vengono  in possesso dei dati raccolti devono assumere
          direttamente  le  cautele  necessarie alla riservatezza dei
          dati acquisiti;
                7)  richiedere,  previa  autorizzazione del direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore  regionale  della  stessa,  ovvero,  per il Corpo
          della  guardia  di  finanza, del comandante regionale, alle
          banche,   alla  societa'  Poste  italiane  S.p.a.,  per  le
          attivita'   finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari
          finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di
          gestione  del  risparmio  e alle societa' fiduciarie, dati,
          notizie   e   documenti   relativi   a  qualsiasi  rapporto
          intrattenuto  od  operazione  effettuata,  ivi  compresi  i
          servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
          prestate  da  terzi.  Alle  societa' fiduciarie di cui alla
          legge  23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
          sezione  speciale  dell'albo  di  cui all'art. 20 del testo
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
          finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio
          1998,   n.   58,   puo'   essere  richiesto,  tra  l'altro,
          specificando   i   periodi   temporali   di  interesse,  di
          comunicare  le generalita' dei soggetti per conto dei quali
          esse   hanno   detenuto  o  amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente   individuati.  La  richiesta  deve  essere
          indirizzata  al  responsabile  della  struttura accentrata,
          ovvero   al   responsabile   della   sede   o  dell'ufficio
          destinatario  che  ne  da'  notizia  immediata  al soggetto
          interessato;  la  relativa  risposta deve essere inviata al
          titolare dell'ufficio procedente;
                8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
          notizie  e  documenti  relativi  ad  attivita' svolte in un
          determinato  periodo  d'imposta  nei  confronti di clienti,
          fornitori  e  prestatori di lavoro autonomo nominativamente
          indicati;
                8-bis)  invitare  ogni  altro  soggetto  ad esibire o
          trasmettere,  anche  in copia fotostatica, atti o documenti
          fiscalmente   rilevanti   concernenti   specifici  rapporti
          intrattenuti  con il contribuente e a fornire i chiarimenti
          relativi;
                8-ter)  richiedere  agli amministratori di condominio
          negli  edifici  dati,  notizie  e  documenti  relativi alla
          gestione condominiale.
              Gli  inviti  e le richieste di cui al presente articolo
          devono  essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
          di  notifica  decorre  il  termine fissato dall'ufficio per
          l'adempimento,  che  non  puo'  essere inferiore a quindici
          giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni.
          Il  termine  puo'  essere prorogato per un periodo di venti
          giorni   su   istanza   dell'operatore   finanziario,   per
          giustificati  motivi,  dal  competente direttore centrale o
          direttore  regionale  per  l'Agenzia delle entrate, ovvero,
          per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza, dal comandante
          regionale.
              Le  richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche'
          le  relative  risposte,  anche  se  negative, devono essere
          effettuate    esclusivamente   in   via   telematica.   Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite  le  disposizioni  attuative  e  le  modalita' di
          trasmissione  delle  richieste, delle risposte, nonche' dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7).
              Le  notizie  ed  i  dati  non  addotti  e  gli  atti, i
          documenti,  i  libri  ed  i  registri  non  esibiti  o  non
          trasmessi  in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
          essere  presi  in considerazione a favore del contribuente,
          ai   fini   dell'accertamento   in  sede  amministrativa  e
          contenziosa.   Di   cio'   l'ufficio   deve   informare  il
          contribuente contestualmente alla richiesta.
              Le  cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma
          non  operano nei confronti del contribuente che depositi in
          allegato  all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
          in  sede  contenziosa  le  notizie,  i dati, i documenti, i
          libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
          non  aver  potuto adempiere alle richieste degli uffici per
          causa a lui non imputabile.».
              -  Si riporta il testo dell'art. 36-bis del gia' citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 600 del 1973,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.   36-bis   (Liquidazioni   delle   imposte,   dei
          contributi,  dei  premi  e dei rimborsi dovuti in base alle
          dichiarazioni).    -    1.    Avvalendosi    di   procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative   all'anno  successivo,  alla  liquidazione  delle
          imposte,  dei  contributi  e  dei premi dovuti, nonche' dei
          rimborsi  spettanti  in  base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
              2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'amministrazione
          finanziaria provvede a:
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi   dai   contribuenti  nella  determinazione  degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
                b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi   e   dei   premi  risultanti  dalle  precedenti
          dichiarazioni;
                c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle
          dichiarazioni;
                d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
          superiore a quella prevista dalla legge;
                e) ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti  in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalla
          dichiarazione;
                f) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e
          la   tempestivita'   dei   versamenti  delle  imposte,  dei
          contributi  e  dei  premi  dovuti  a titolo di acconto e di
          saldo  e  delle  ritenute alla fonte operate in qualita' di
          sostituto d'imposta.
              2-bis.  Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
          puo'  provvedere,  anche  prima  della  presentazione della
          dichiarazione   annuale,   a   controllare   la  tempestiva
          effettuazione  dei versamenti delle imposte, dei contributi
          e  dei  premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta.
              3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione,  ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
          ai  sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
          imposta,   l'esito  della  liquidazione  e'  comunicato  al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli    aspetti   formali.   Qualora   a   seguito   della
          comunicazione  il  contribuente  o  il sostituto di imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista  nel presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti,  come  dichiarati dal contribuente e dal sostituto
          d'imposta.».
              -  Si  riporta il testo dei commi 2 e 2-bis dell'art. 3
          del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n.  322,  e  successive  modificazioni (Regolamento recante
          modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
          alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai
          sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662):
              «2.  Le  dichiarazioni  previste  dal presente decreto,
          compresa   quella   unificata,   sono   presentate  in  via
          telematica   all'Agenzia   delle  entrate,  direttamente  o
          tramite  gli  incaricati  di  cui  ai  commi 2-bis e 3, dai
          soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
          le   predette   dichiarazioni   alla   presentazione  della
          dichiarazione  relativa all'imposta sul valore aggiunto con
          esclusione  delle  persone fisiche che hanno realizzato nel
          medesimo  periodo un volume di affari inferiore o uguale ad
          euro  10.000,  dai soggetti tenuti alla presentazione della
          dichiarazione  dei sostituti di imposta di cui all'art. 4 e
          dai  soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b),
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917, dai soggetti tenuti alla presentazione del modello
          per  la  comunicazione  dei dati relativi alla applicazione
          degli  studi  di  settore.  Le  predette dichiarazioni sono
          trasmesse  avvalendosi del servizio telematico Entratel; il
          collegamento  telematico  con  l'Agenzia  delle  entrate e'
          gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo
          obbligati   alla   presentazione  della  dichiarazione  dei
          sostituti d'imposta, anche in forma unificata, in relazione
          ad  un  numero  di  soggetti  non  superiore  a  venti,  si
          avvalgono  per  la  presentazione  in  via  telematica  del
          servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui
          al comma 3.
              2-bis.   Nell'ambito  dei  gruppi  in  cui  almeno  una
          societa'  o  ente  rientra  tra  i soggetti di cui al comma
          precedente,   la  presentazione  in  via  telematica  delle
          dichiarazioni  di  soggetti  appartenenti  al  gruppo  puo'
          essere  effettuata  da  uno  o  piu'  soggetti dello stesso
          gruppo  avvalendosi  del  servizio  telematico Entratel. Si
          considerano  appartenenti  al  gruppo  l'ente o la societa'
          controllante  e  le  societa'  da  questi  controllate come
          definite  dall'art.  43-ter,  quarto comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo   9 luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni  (Norme di semplificazione, degli adempimenti
          dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni):
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle
          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                d-bis)  [all'addizionale  regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche];
                e)  ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f)   ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli
          esercenti sale cinematografiche.
              2-bis.  [Non  sono ammessi alla compensazione di cui al
          comma  2  i  crediti  ed  i debiti relativi all'imposta sul
          valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
          avvalgono  della  procedura di compensazione della predetta
          imposta  a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633].».
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 2 del
          decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 462 e successive
          modificazioni  (Unificazione ai fini fiscali e contributivi
          delle    procedure    di    liquidazione,   riscossione   e
          accertamento,  a  norma dell'art. 3, comma 134, lettera b),
          della   legge   23 dicembre   1996,  n.  662),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              1.  Le  somme  che,  a  seguito dei controlli automati,
          ovvero  dei  controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai
          sensi  degli  articoli 36-bis  del  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, e 54-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,   risultano   dovute  a  titolo  d'imposta,  ritenute,
          contributi  e  premi  o  di minori crediti gia' utilizzati,
          nonche'  di  interessi e di sanzioni per ritardato o omesso
          versamento,  sono  iscritte direttamente nei ruoli a titolo
          definitivo,   entro   il   31 dicembre   del  secondo  anno
          successivo a quello di presentazione della dichiarazione.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 54 del gia' citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 633 del 1972,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  54  (Rettifica delle dichiarazioni). - L'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  procede alla rettifica
          della  dichiarazione  annuale  presentata  dal contribuente
          quando  ritiene  che  ne  risulti  una  imposta inferiore a
          quella   dovuta   ovvero   una   eccedenza   detraibile   o
          rimborsabile superiore a quella spettante.
              L'infedelta'  della dichiarazione, qualora non emerga o
          direttamente  dal contenuto di essa o dal confronto con gli
          elementi   di   calcolo  delle  liquidazioni  di  cui  agli
          articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali,
          deve   essere  accertata  mediante  il  confronto  tra  gli
          elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
          registri  di  cui  agli  articoli 23, 24 e 25 e mediante il
          controllo  della completezza, esattezza e veridicita' delle
          registrazioni   sulla   scorta   delle   fatture  ed  altri
          documenti,  delle risultanze di altre scritture contabili e
          degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
          articoli 51  e  51-bis.  Le omissioni e le false o inesatte
          indicazioni  possono  essere indirettamente desunte da tali
          risultanze,  dati  e  notizie  a norma dell'art. 53 o anche
          sulla  base  di  presunzioni semplici, purche' queste siano
          gravi, precise e concordanti.
              L'ufficio   puo'   tuttavia  procedere  alla  rettifica
          indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
          del   contribuente   qualora   l'esistenza   di  operazioni
          imponibili  per ammontare superiore a quello indicato nella
          dichiarazione,  o  l'inesattezza delle indicazioni relative
          alle  operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
          in  modo  certo  e  diretto,  e  non  in via presuntiva, da
          verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
          dell'art.  51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di
          altri  contribuenti  o  da  verbali  relativi  ad ispezioni
          eseguite  nei  confronti  di altri contribuenti, nonche' da
          altri atti e documenti in suo possesso.
              (Comma abrogato).
              Senza  pregiudizio  dell'ulteriore  azione accertatrice
          nei  termini  stabiliti  dall'art.  57, i competenti uffici
          dell'Agenzia   delle   entrate,   qualora   dagli  accessi,
          ispezioni e verifiche nonche' dalle segnalazioni effettuati
          dalla  Direzione  centrale  accertamento,  da una Direzione
          regionale  ovvero  da  un  ufficio  della  medesima Agenzia
          ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o
          da  pubbliche  amministrazioni  ed enti pubblici oppure dai
          dati   in   possesso  dell'anagrafe  tributaria,  risultino
          elementi   che   consentono  di  stabilire  l'esistenza  di
          corrispettivi  o  di  imposta  in  tutto  o  in  parte  non
          dichiarati  o  di  detrazioni  in  tutto  o  in  parte  non
          spettanti,  puo'  limitarsi  ad  accertare,  in  base  agli
          elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o
          il minor credito spettante, nonche' l'imposta o la maggiore
          imposta  non  versata,  escluse  le ipotesi di cui all'art.
          54-bis,  anche  avvalendosi  delle  procedure  previste dal
          decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
              [Le  disposizioni  di  cui  al comma precedente possono
          trovare  applicazione  anche  con riguardo all'accertamento
          induttivo  del  volume  di  affari,  di cui all'art. 12 del
          decreto-legge   2 marzo   1989,   n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27 aprile  1989,  n.  154,  e
          successive  modificazioni,  tenendo  conto dell'indicazione
          dei motivi addotti dal contribuente con le modalita' di cui
          al comma 1 dello stesso art. 12].
              Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  possono essere
          notificati  mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con
          avviso  di  ricevimento.  La notifica si considera avvenuta
          alla  data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
          dal  destinatario  ovvero  da persona di famiglia o addetto
          alla casa.
              Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  sono annullati
          dall'ufficio  che  li  ha  emessi  se, dalla documentazione
          prodotta  dal  contribuente, risultano infondati in tutto o
          in parte.».
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 6 del
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
          concerto   con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente
          le  modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli
          oli  minerali  impiegati  nei lavori agricoli, orticoli, in
          allevamento,  nella  silvicoltura  e  piscicoltura  e nella
          florovivaistica),  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              «Art.   6   (Tenuta   del   libretto   di  controllo  e
          dichiarazione  di  avvenuto impiego negli usi agevolati). -
          1.  Soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  1, titolari del
          libretto  di  controllo  rilasciato  ai  sensi dell'art. 3,
          comma 2, si riforniscono di prodotti petroliferi denaturati
          per  l'agricoltura  presso  i  depositi  fiscali e presso i
          depositi  commerciali  di  cui all'articolo 5, comma 1, nei
          limiti delle assegnazioni effettuate dall'ufficio regionale
          o  provinciale,  annotandone  di  volta in volta qualita' e
          quantita'  sul  libretto  medesimo.  Tali  annotazioni sono
          convalidate,  all'atto  di  effettuazione  della fornitura,
          dall'esercente  il  deposito  o  da  un  suo  delegato, con
          apposizione del proprio timbro e firma sul libretto stesso.
              2.  Entro  la scadenza del semestre e comunque entro la
          fine  dell'anno  solare  di  riferimento, i soggetti di cui
          all'art.  2,  comma  1,  lettere  a),  b) e c) annotano sul
          libretto  richiamato  al  comma 1, i consumi complessivi di
          prodotti  petroliferi,  apponendovi  la dichiarazione che i
          lavori  colturali  eseguiti sono conformi a quelli previsti
          per  le  colture oggetto della richiesta di cui all'art. 2,
          comma 3.
              3. I consorzi di bonifica e di irrigazione integrano le
          annotazioni  di  cui  al  comma  2,  specificando l'area di
          intervento.
              4.  Le  imprese  agromeccaniche  indicano  entro cinque
          giorni dal termine dei lavori, nel libretto di controllo in
          loro  possesso  oppure in schede distinte per cliente e per
          provincia, le lavorazioni complessive eseguite per ciascuna
          coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati in
          ciascuna  azienda agricola, specificando i nominativi degli
          esercenti   attivita'  agricole  per  conto  dei  quali  le
          lavorazioni   sono   state  effettuate  e  gli  estremi  di
          iscrizione nel registro delle imprese, nonche' l'estensione
          e l'ubicazione delle relative aziende.
              5.  Il  libretto  di controllo, tenuto nel rispetto dei
          principi  fissati  dall'art.  2219  del  codice  civile, e'
          detenuto  dal  titolare  unitamente  ai documenti fiscali a
          corredo  ed  e'  dallo  stesso  custodito per un periodo di
          cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione.
              6.  Entro il 30 giugno dell'anno successivo, i soggetti
          titolari  del  libretto di controllo presentano all'ufficio
          regionale   o  provinciale,  anche  per  il  tramite  delle
          organizzazioni  di categoria, una dichiarazione di avvenuto
          impiego  di  oli  minerali  negli usi agevolati per i quali
          erano  stati richiesti in cui indicano, complessivamente, i
          quantitativi  utilizzati nei suddetti impieghi e quelli non
          utilizzati  e di cui si tiene conto in sede di assegnazione
          nell'anno  solare  successivo,  ai  sensi  dell'articolo 3,
          comma  1,  nonche'  le  lavorazioni eseguite in loro favore
          dalle  imprese  agromeccaniche,  indicandone le generalita'
          dei titolari, la ragione sociale e la sede legale.
              7.  Alla dichiarazione prevista dal comma 6 e' allegata
          copia  del libretto di controllo con le debite annotazioni;
          le  cooperative  allegano,  inoltre,  un  elenco nominativo
          contenente, distintamente per ciascun socio, le generalita'
          dello  stesso,  le  lavorazioni  effettuate  ed  i relativi
          consumi    di    oli   minerali,   nonche'   gli   elementi
          identificativi  dei  terreni  ai  quali  si  riferiscono le
          lavorazioni;  le  imprese agromeccaniche allegano un elenco
          nominativo, per provincia, degli esercenti imprese agricole
          in  favore  delle  quali sono state eseguite le lavorazioni
          indicando,  per  ciascun  soggetto,  i  lavori  complessivi
          eseguiti   per  ciascun  tipo  di  coltura  ed  i  relativi
          quantitativi  di  prodotti  consumati,  nonche' copia delle
          fatture  relative  ai lavori eseguiti con l'indicazione dei
          destinatari delle prestazioni.
              8. Gli stessi adempimenti previsti dai commi 6 e 7 sono
          effettuati  in  caso di cessazione dell'attivita' nel corso
          dell'anno,  entro trenta giorni dalla data di cessazione e,
          in  caso  di  decesso  del titolare dell'impresa, entro sei
          mesi  dal  verificarsi  dell'evento.  Nell'ipotesi  in  cui
          residuino   rimanenze   di   prodotti   denaturati,   nella
          dichiarazione    vengono   indicati   anche   gli   estremi
          identificativi di altro soggetto, in possesso dei requisiti
          per  l'utilizzo dei prodotti, ovvero del deposito abilitato
          alla  loro commercializzazione ai quali si intendono cedere
          tali prodotti.».
              -  Si  riporta il testo del primo comma dell'articolo 6
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria
          e   al   codice   fiscale  dei  contribuenti),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «Il  numero  di codice fiscale deve essere indicato nei
          seguenti atti:
                a)   fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi
          delle  norme  concernenti  l'imposta  sul  valore aggiunto,
          relativamente all'emittente;
                b)   richieste  di  registrazione,  di cui all'ultimo
          comma  del  presente  articolo, degli atti da registrare in
          termine  fisso  o  in  caso d'uso relativamente ai soggetti
          destinatari  degli  effetti  giuridici immediati dell'atto,
          esclusi  gli  atti  degli  organi  giurisdizionali e quelli
          elencati  nella  tabella  allegata  al presente decreto. Il
          Ministro  per  le finanze ha facolta', con proprio decreto,
          di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti
          o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva o
          escludere   atti  dai  quali  risultino  fatti  o  rapporti
          giuridici  indicativi  di  capacita'  contributiva.  Non e'
          obbligatoria  l'indicazione  del  numero  di codice fiscale
          nelle   richieste  di  registrazione  degli  atti  pubblici
          formati  e  delle  scritture  private autenticate prima del
          1° gennaio  1978,  nelle  scritture private non autenticate
          presentate per la registrazione prima di tale data, nonche'
          nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro
          automobilistico  per gli atti stipulati fino al 28 febbraio
          1978  relativamente  ai  veicoli gia' iscritti nel pubblico
          registro automobilistico;
                c) comunicazioni  allo  schedario generale dei titoli
          azionari,   relativamente   alla   societa'  emittente,  ai
          soggetti  da  cui  provengono  se  diversi  dalla  societa'
          emittente,  agli  intestatari  o  cointestatari del titolo,
          nonche'  agli  altri  soggetti  per cui tale indicazione e'
          richiesta   nel  modello  di  comunicazione  approvato  con
          decreto  del  Ministro  per le finanze. Non e' obbligatoria
          l'indicazione   del   numero   di   codice   fiscale  nelle
          comunicazioni  allo  schedario generale dei titoli azionari
          che  concernono  pagamenti  di dividendi o altre operazioni
          effettuati anteriormente al l° gennaio 1978;
                d) dichiarazioni  dei  redditi  previste  dalle norme
          concernenti  l'imposta  sul  reddito delle persone fisiche,
          l'imposta  sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta
          locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti
          d'imposta  ed  i  certificati  attestanti  le ritenute alla
          fonte  operate  dagli  stessi, relativamente ai soggetti da
          cui  provengono  ed  agli altri soggetti in esse indicati o
          indicati  in  elenchi  nominativi  la  cui  allegazione  e'
          prescritta  da  leggi  tributarie.  Per i soggetti indicati
          nelle dichiarazioni dei sostituti di imposta e nei relativi
          certificati,  l'indicazione del numero di codice fiscale e'
          limitata  ai  soggetti  per  i  quali  e'  stata operata la
          ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione
          del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai
          fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e'
          limitata  alle  persone che hanno redditi propri; richieste
          di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti
          e   relative   certificazioni   degli   uffici  finanziari,
          limitatamente  alle persone che hanno redditi propri. Nelle
          dichiarazioni,   nelle  richieste  di  certificazione,  nei
          certificati   e   negli   elenchi   non   e'   obbligatoria
          l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per
          i  quali  il  rapporto  con i soggetti da cui provengono e'
          cessato   anteriormente   al   1°   gennaio  1978;  non  e'
          obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei
          certificati  rilasciati per i fini di cui all'art. 3, primo
          comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600,  dalle  amministrazioni dello
          Stato  e  dall'Istituto  nazionale della previdenza sociale
          per  le  somme  corrisposte  e  le  ritenute operate per il
          periodo   precedente   il   1°  gennaio  1978;  distinte  e
          bollettini  di  conto  corrente  postale  per  i versamenti
          diretti  alle  esattorie  delle ritenute alla fonte e delle
          imposte  sui  redditi,  relativamente  ai  soggetti  da cui
          provengono  i  versamenti;  bollettini  di  conto  corrente
          postale  per  il pagamento delle imposte dirette iscritte a
          ruolo,  relativamente ai soggetti tenuti al pagamento; atti
          di delega alle aziende di credito previsti dall'articolo 17
          della   legge   2 dicembre   1975,  n.  576  e  conseguenti
          attestazioni   di   pagamento   rilasciate   dalle  aziende
          delegate,  relativamente  ai  soggetti  deleganti;  atti  e
          comunicazioni  da  inviare  agli  uffici distrettuali delle
          imposte  dirette  a  norma dell'articolo 36 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          relativamente  ai soggetti in essi indicati; domande e note
          di    voltura    catastale,   relativamente   ai   soggetti
          interessati.  Non  e' obbligatoria l'indicazione del numero
          di  codice fiscale nelle domande e note di voltura relative
          ad atti pubblici formati ed a scritture private autenticate
          anteriormente  al l° gennaio 1978; dichiarazioni e relativi
          allegati,  da  presentare  agli  effetti  dell'imposta  sul
          valore   aggiunto,   relativamente   ai   soggetti  da  cui
          provengono  ed agli altri soggetti in essi indicati. Non e'
          obbligatoria,  negli  elenchi  nominativi  da allegare alle
          dichiarazioni  annuali  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  l'indicazione  del  numero di codice fiscale dei
          contraenti   per   le   operazioni   effettuate,  ai  sensi
          dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972, n. 633, anteriormente al 1° gennaio 1978;
          distinte  e  dichiarazioni di incasso da presentare ad enti
          delegati  dal  Ministero  delle  finanze all'accertamento e
          alla  riscossione  dei  tributi,  relativamente ai soggetti
          tenuti   alla   compilazione   dei  documenti;  denunce  di
          successione,  relativamente  al  dante causa ed agli aventi
          causa.  Non  e'  obbligatoria  l'indicazione  del numero di
          codice  fiscale  del  dante causa se il decesso e' avvenuto
          anteriormente  al  1° gennaio 1978; dichiarazioni decennali
          da  presentare  ai sensi dell'articolo 18, sesto comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          643,   relativamente   ai  soggetti  interessati;  note  di
          trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle
          conservatorie  dei  registri immobiliari, con esclusione di
          quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con
          le  modalita'  ed  i  termini  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze.  Il  Ministro  delle finanze, con
          proprio   decreto,  puo'  escludere  dall'obbligo  le  note
          relative ad atti non indicativi di capacita' contributiva;
                e)   domande  per autorizzazioni a produrre e mettere
          in  commercio specialita' medicinali, alimenti per la prima
          infanzia,  prodotti  dietetici,  prodotti  chimici usati in
          medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici;
          domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di
          acque  minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite
          analcoliche;  domande per l'autorizzazione all'esercizio di
          stabilimenti   termali,   balneari,  di  cure  idropiniche,
          idroterapiche  o  fisiche;  domande  per  autorizzazioni  o
          licenze  per l'esercizio del commercio; domande per licenze
          di  importazione  delle  armi  non  da guerra e loro parti;
          domande  per  licenze  di  pubblico  esercizio; domande per
          licenze  di esercizio delle arti tipografiche, litografiche
          o  fotografiche;  domande  per  licenze  di esercizio delle
          investigazioni  o  ricerche per la raccolta di informazioni
          per  conto  di privati; domande per licenze di esercizio di
          rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di
          produzione,  commercio  o  mediazione  di oggetti e metalli
          preziosi;   domande  per  concessioni  di  aree  pubbliche;
          domande  per concessione del permesso di ricerca mineraria;
          domande  per  autorizzazioni  per la ricerca, estrazione ed
          utilizzazione  di  acque  sotterranee; domande per licenze,
          autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto
          di   merci,   per   servizi  pubblici  automobilistici  per
          viaggiatori,   bagagli   e  pacchi  agricoli;  domande  per
          concessioni  all'apertura ed al funzionamento di scuole non
          statali;   domande   ad   amministrazioni  statali  per  la
          concessione  di  contributi  e di agevolazioni; domande per
          altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro
          per  le finanze ha facolta' di indicare con proprio decreto
          entro  il  31 ottobre  di  ciascun  anno  con  efficacia  a
          decorrere    dal    1°    gennaio   dell'anno   successivo;
          immatricolazione   e   reimmatricolazione  di  autoveicoli,
          motoveicoli e rimorchi;
                e-bis)  denunce  di  inizio attivita' presentate allo
          sportello   unico  comunale  per  l'edilizia,  permessi  di
          costruire  e ogni altro atto di assenso comunque denominato
          in  materia  di attivita' edilizia rilasciato dai comuni ai
          sensi  del  testo  unico  delle  disposizioni legislative e
          regolamentari  in  materia  edilizia, di cui al decreto del
          Presidente   della   Repubblica   6 giugno  2001,  n.  380,
          relativamente  ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai
          progettisti dell'opera;
                f) domande  di iscrizione, variazione e cancellazione
          nei  registri  delle  ditte  e  negli  albi degli artigiani
          tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed
          agricoltura,   relativamente  ai  soggetti  che  esercitano
          l'attivita';    domande   di   iscrizione,   variazione   e
          cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per
          l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita'
          di   lavoro   autonomo,   relativamente   ai  soggetti  che
          esercitano  l'attivita';  domande  di  iscrizione e note di
          trascrizione  di atti costitutivi, traslativi, od estintivi
          della  proprieta'  o  di  altri diritti reali di godimento,
          nonche'   dichiarazioni   di  armatore,  concernenti  navi,
          galleggianti  ed  unita'  da  diporto,  o  quote  di  essi,
          soggette  ad  iscrizione  nei  registri tenuti dagli uffici
          marittimi  o  dagli  uffici  della  motorizzazione civile -
          sezione  nautica;  domande  di iscrizione di aeromobili nel
          Registro  aeronautico  nazionale,  note  di trascrizione di
          atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o
          di  altri  diritti  reali  di  godimento sugli aeromobili o
          quote   di   essi,  soggetti  ad  iscrizione  nel  Registro
          aeronautico  nazionale,  nonche' dichiarazioni di esercente
          di  aeromobili  soggette a trascrizione nei registri tenuti
          dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente;
                g) atti  emessi  da  uffici  pubblici  riguardanti le
          concessioni,   autorizzazioni   e   licenze   di  cui  alla
          precedente    lettera   e),   relativamente   ai   soggetti
          beneficiari.  Non  e' obbligatoria l'indicazione del numero
          di  codice  fiscale  negli  atti  emessi  in  dipendenza di
          domande presentate prima del 1° gennaio 1978;
                g-bis)  mandati,  ordini  ed  altri  titoli  di spesa
          emessi  dalle  amministrazioni  dello Stato o da altri enti
          pubblici,  in  esecuzione di obbligazioni diverse da quelle
          concernenti  le  borse di studio o derivanti da rapporti di
          impiego  o  di  lavoro  subordinato,  anche  in quiescenza,
          relativamente  al  beneficiario  della  spesa  e diverse da
          quelle  derivanti  da  vincite  e  premi  del  lotto, delle
          lotterie  nazionali  e dei giochi e concorsi menzionati nei
          commi  quarto, quinto e sesto, dell'articolo 30 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          e successive modificazioni;
                g-ter)  contratti  di assicurazione, ad esclusione di
          quelli   relativi   alla  responsabilita'  civile  ed  alla
          assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti
          contraenti;   contratti   di  somministrazione  di  energia
          elettrica,  di servizi idrici e del gas, relativamente agli
          utenti;
                g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni
          grado  relativamente  ai ricorrenti ed ai rappresentanti in
          giudizio,  con  la  modalita'  ed  i  termini stabiliti con
          decreto del Ministro delle finanze.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7 del gia' citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 605 del 1973,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - Gli
          uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
          dati  e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere
          e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6.
              A  partire  dal  1° luglio 1989 le camere di commercio,
          industria,  artigianato  ed  agricoltura  devono comunicare
          mensilmente  all'anagrafe  tributaria  i  dati e le notizie
          contenuti   nelle   domande  di  iscrizione,  variazione  e
          cancellazione  di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se
          relative  a  singole  unita' locali. Le comunicazioni delle
          iscrizioni,  variazioni  e  cancellazioni  negli albi degli
          artigiani   saranno   omesse  dalle  camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  ed agricoltura che provvedono alla
          iscrizione  d'ufficio  dei suddetti dati nei registri delle
          ditte.
              Gli  ordini  professionali  e  gli altri enti ed uffici
          preposti  alla  tenuta  di  albi,  registri ed elenchi, che
          verranno  indicati con decreto del Ministro per le finanze,
          devono  comunicare  alla anagrafe tributaria le iscrizioni,
          variazioni e cancellazioni.
              Le  comunicazioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  con
          esclusione  di quelle effettuate dalle camere di commercio,
          industria,   artigianato   ed  agricoltura,  devono  essere
          eseguite  entro  il 30 giugno di ciascun anno relativamente
          agli   atti   emessi   ed  alle  iscrizioni,  variazioni  e
          cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
              Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
          comunicare  all'anagrafe  tributaria  i  dati  e le notizie
          riguardanti  i  contratti  di  cui  alla lettera g-ter) del
          primo  comma  dell'art.  6.  Al  fine  dell'emersione delle
          attivita'    economiche,    con   particolare   riferimento
          all'applicazione  dei tributi erariali e locali nel settore
          immobiliare,  gli  stessi soggetti devono comunicare i dati
          catastali   identificativi   dell'immobile  presso  cui  e'
          attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.
              Le  banche,  la  societa'  Poste  italiane  S.p.a., gli
          intermediari  finanziari,  le  imprese di investimento, gli
          organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio, le
          societa'  di  gestione  del  risparmio,  nonche' ogni altro
          operatore  finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto dal
          secondo  comma  dell'art.  6  per i soggetti non residenti,
          sono  tenuti  a  rilevare  e  a  tenere  in evidenza i dati
          identificativi,   compreso   il  codice  fiscale,  di  ogni
          soggetto  che  intrattenga  con  loro  qualsiasi rapporto o
          effettui,  per  conto  proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi,   qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria  ad
          esclusione  di  quelle  effettuate  mediante  versamento in
          conto  corrente postale per un importo unitario inferiore a
          1.500 euro.
              Gli  ordini  professionali  e  gli altri enti ed uffici
          preposti  alla  tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui
          alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
          trasmette  la lista degli esercenti attivita' professionale
          devono  comunicare  all'anagrafe tributaria medesima i dati
          necessari  per  il  completamento  o  l'aggiornamento della
          lista,  entro  sei  mesi  dalla  data  di ricevimento della
          stessa.
              I  rappresentanti  legali  dei  soggetti  diversi dalle
          persone  fisiche,  che  non  siano  tenuti  a presentare la
          dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  633  o  dall'art.  36 del decreto del Presidente
          della   Repubblica   29 settembre   1973,  n.  600,  devono
          comunicare  all'anagrafe  tributaria,  entro trenta giorni,
          l'avvenuta   estinzione   e   le   avvenute  operazioni  di
          trasformazione, concentrazione o fusione.
              Gli  amministratori  di condominio negli edifici devono
          comunicare  annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare
          dei  beni  e  servizi  acquistati  dal  condominio e i dati
          identificativi  dei  relativi  fornitori.  Con  decreto del
          Ministro  delle  finanze  sono  stabiliti  il contenuto, le
          modalita' e i termini delle comunicazioni.
              Le  comunicazioni  di  cui  ai  precedenti commi devono
          indicare  il  numero  di codice fiscale dei soggetti cui le
          comunicazioni   stesse   si  riferiscono  e  devono  essere
          sottoscritte  dal  legale  rappresentante dell'ente o dalla
          persona   che   ne  e'  autorizzata  secondo  l'ordinamento
          dell'ente  stesso.  Per  le  amministrazioni dello Stato la
          comunicazione   e'   sottoscritta  dalla  persona  preposta
          all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
              Le  comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e
          dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse
          esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
          delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche  del
          formato  dei  dati  sono  definite  con  provvedimento  del
          direttore  dell'Agenzia  delle entrate. Le rilevazioni e le
          evidenziazioni  di  cui  al  sesto comma sono utilizzate ai
          fini  delle richieste e delle risposte in via telematica di
          cui  all'art.  32,  primo comma, numero 7), del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive  modificazioni,  e  all'art.  51, secondo comma,
          numero  7),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
              Ai   fini   dei   controlli   sulle  dichiarazioni  dei
          contribuenti,  il direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
          richiedere  a  pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici,
          organismi  ed  imprese,  anche  limitatamente a particolari
          categorie,   di   effettuare   comunicazioni   all'Anagrafe
          tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
          deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
          delle comunicazioni.».
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 del gia'
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 605 del
          1973, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «13. Sanzioni.
              1.  E  punito  con  la  sanzione amministrativa da lire
          duecentomila a lire quattro milioni chi:
                a)   non  richiede entro i termini prescritti ovvero,
          salvo  i  casi  in  cui  cio'  sia  espressamente previsto,
          richiede  piu'  volte  l'attribuzione del numero del codice
          fiscale;
                b)   omette  di indicare o indica in maniera inesatta
          il  proprio  numero  di codice fiscale ovvero indica quello
          provvisorio dopo, aver ricevuto la comunicazione del numero
          definitivo o quello emesso in data meno recente;
                c)   non  comunica a terzi ovvero comunica in maniera
          inesatta  il  proprio  numero  di  codice  fiscale e i dati
          catastali di cui all'art. 7, quinto comma;
                d)   omette  di  indicare il numero di codice fiscale
          comunicato da altri soggetti;
                e)    non   presenta   entro  il  termine  prescritto
          dall'art.  21  la  richiesta  di  integrazione degli atti o
          delle iscrizioni ivi previste;
                f)   non  ottempera in qualita' di pubblico ufficiale
          alla previsione disposta dall'art. 11;
                g)    non   restituisce   nel  termine  prescritto  i
          questionari indicati all'art. 8.».
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2 del decreto-legge
          3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  5 luglio  1991,  n.  197  (Provvedimenti urgenti per
          limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
          transazioni   e   prevenire   l'utilizzazione  del  sistema
          finanziario a scopo di riciclaggio):
              «Art.    2    (Obblighi   di   identificazione   e   di
          registrazione).
              1.
              2.   Le   disposizioni   di  cui  all'articolo  13  del
          decreto-legge  15 dicembre  1979,  n.  625, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da
          ultimo  sostituito  dal comma 1 del presente articolo, e le
          relative norme di attuazione trovano applicazione anche con
          riferimento  ai  trasferimenti  di  cui  all'articolo 1 del
          presente  decreto  e  hanno  effetto  dal trentesimo giorno
          dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del presente decreto. Gli strumenti tecnici di cui al comma
          3  del  medesimo  art. 13 del decreto-legge n. 625 del 1979
          devono essere messi a disposizione del personale incaricato
          entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro  presenta alle competenti
          Commissioni  parlamentari,  entro  il  31 dicembre  di ogni
          anno,  una relazione sull'applicazione delle norme relative
          all'obbligo  di  registrazione  delle transazioni di cui al
          citato  art.  13 del decreto-legge n. 625 del 1979, come da
          ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.».
              - Si riporta il testo del quinto comma dell'articolo 38
          del  gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n.
          600 del 1973, cosi' come modificato dalla presente legge:
              Art.  38  (Rettifica  delle dichiarazioni delle persone
          fisiche).  - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica
          delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando
          il  reddito  complessivo  dichiarato  risulta  inferiore  a
          quello  effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto
          o  in  parte,  le  deduzioni  dal  reddito  o le detrazioni
          d'imposta indicate nella dichiarazione.
              La  rettifica  deve  essere  fatta con unico atto, agli
          effetti  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e
          dell'imposta   locale   sui  redditi,  ma  con  riferimento
          analitico  ai redditi delle varie categorie di cui all'art.
          6  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 597.
              L'incompletezza,  la  falsita' e l'inesattezza dei dati
          indicati   nella   dichiarazione,  salvo  quanto  stabilito
          nell'art.  39,  possono  essere desunte dalla dichiarazione
          stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
          precedenti  e  dai dati e dalle notizie di cui all'articolo
          precedente   anche  sulla  base  di  presunzioni  semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
              L'ufficio,  indipendentemente dalle disposizioni recate
          dai  commi  precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad
          elementi   e   circostanze   di  fatto  certi,  determinare
          sinteticamente    il    reddito   complessivo   netto   del
          contribuente  in  relazione  al contenuto induttivo di tali
          elementi  e circostanze quando il reddito complessivo netto
          accertabile  si  discosta  per  almeno  un quarto da quello
          dichiarato.  A  tal  fine,  con  decreto del Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          stabilite  le  modalita'  in base alle quali l'ufficio puo'
          determinare  induttivamente il reddito o il maggior reddito
          in   relazione   ad   elementi   indicativi   di  capacita'
          contributiva  individuati  con  lo stesso decreto quando il
          reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti
          elementi per due o piu' periodi di imposta.
              Qualora  l'ufficio  determini sinteticamente il reddito
          complessivo  netto  in  relazione alla spesa per incrementi
          patrimoniali,  la  stessa si presume sostenuta, salvo prova
          contraria,  con  redditi  conseguiti,  in  quote  costanti,
          nell'anno   in  cui  e'  stata  effettuata  e  nei  quattro
          precedenti.
              Il  contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima
          della   notificazione  dell'accertamento,  che  il  maggior
          reddito   determinato  o  determinabile  sinteticamente  e'
          costituito  in  tutto  o  in  parte  da redditi esenti o da
          redditi  soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
          L'entita'  di  tali  redditi  e la durata del loro possesso
          devono risultare da idonea documentazione.
              Dal  reddito complessivo determinato sinteticamente non
          sono  deducibili  gli  oneri  di  cui  all'articolo 10  del
          decreto   indicato   nel   secondo   comma.   Agli  effetti
          dell'imposta   locale   sui   redditi  il  maggior  reddito
          accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale
          salva    la   facolta'   del   contribuente   di   provarne
          l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
              Le  disposizioni  di  cui  al quarto comma si applicano
          anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti
          disposti  dagli  uffici  ai  sensi  dell'articolo 32, primo
          comma, numeri 2), 3) e 4).».
              -  Si  riporta  il  testo del comma 426 dell'articolo 1
          della  legge  30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria  2005)  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «426.  E'  effettuato  mediante ruolo il recupero delle
          somme  dovute,  per  inadempimento, dal soggetto incaricato
          del  servizio  di  intermediazione  all'incasso  ovvero dal
          garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse
          ai   sensi   dell'articolo   17   del  decreto  legislativo
          26 febbraio  1999,  n.  46,  e successive modificazioni. In
          attesa   della   riforma   organica   del   settore   della
          riscossione,  fermi  restando  i  casi  di  responsabilita'
          penale,   i  concessionari  del  servizio  nazionale  della
          riscossione    ed   i   commissari   governativi   delegati
          provvisoriamente   alla  riscossione,  di  cui  al  decreto
          legislativo  13 aprile  1999,  n.  112,  hanno  facolta' di
          sanare    le   responsabilita'   amministrative   derivanti
          dall'attivita'   svolta   fino  al  30 giugno  2005  dietro
          versamento  della  somma  di  3 euro  per  ciascun abitante
          residente  negli  ambiti  territoriali  ad essi affidati in
          concessione alla data del 1° gennaio 2004. L'importo dovuto
          e'  versato  in tre rate, la prima pari al 40 per cento del
          totale, da versare entro dieci giorni dalla data di entrata
          in  vigore  del  decreto  di  cui  all'ultimo  periodo  del
          presente  comma, e comunque entro il 20 dicembre 2005, e le
          altre  due,  ciascuna  pari  al 30 per cento del totale, da
          versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21
          ed   il   31 dicembre   2006.   Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze sono stabilite le modalita'
          di applicazione delle disposizioni del presente comma.».
              -  Si  riporta  il  testo  del comma 11 dell'articolo 3
          delle  legge  17 gennaio  2000,  n. 7 (Nuova disciplina del
          mercato  dell'oro,  anche  in  attuazione  della  direttiva
          98/80/CE  del  Consiglio,  del 12 ottobre 1998), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «11.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 10, numero
          11),  e  68,  lettera  b), del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  devono  intendersi
          applicabili  alle  operazioni  aventi  per  oggetto  oro in
          lamina  se effettuate anteriormente alla data di entrata in
          vigore  della presente legge. A tal fine, indipendentemente
          dalle  risultanze  contabili  del  contribuente, la data di
          effettuazione delle operazioni si intende quella risultante
          dagli  atti di accertamento definitivo dell'amministrazione
          finanziaria o dalle eventuali sentenze passate in giudicato
          anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
          legge.».