Art. 2-bis.
  Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni

((   1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006,
l'invito  previsto  dall'articolo  6,  comma 5, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e' effettuato:
    a) con  mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma
3,  del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, che se previsto nell'incarico di trasmissione
portano  a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e
comunque  nei  termini  di  cui  all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli
esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;
    b) mediante  raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro
caso.
  2.  Il  termine  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del  decreto
legislativo  18 dicembre  1997,  n.  462, e successive modificazioni,
decorre  dal  sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione
telematica  dell'invito  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma 1 del
presente articolo )).
 
          Riferimenti normativi:

                -  Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'articolo 6
          della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia
          di statuto dei diritti del contribuente):
              «5.   Prima   di  procedere  alle  iscrizioni  a  ruolo
          derivanti  dalla  liquidazione  di  tributi  risultanti  da
          dichiarazioni,  qualora  sussistano  incertezze  su aspetti
          rilevanti     della     dichiarazione,    l'amministrazione
          finanziaria  deve  invitare  il  contribuente,  a mezzo del
          servizio  postale  o  con  mezzi  telematici,  a  fornire i
          chiarimenti  necessari  o  a  produrre i documenti mancanti
          entro  un termine congruo e comunque non inferiore a trenta
          giorni  dalla ricezione della richiesta. La disposizione si
          applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga
          la  spettanza  di  un  minor rimborso di imposta rispetto a
          quello   richiesto.   La   disposizione   non   si  applica
          nell'ipotesi  di  iscrizione a ruolo di tributi per i quali
          il  contribuente  non e' tenuto ad effettuare il versamento
          diretto.  Sono  nulli  i provvedimenti emessi in violazione
          delle disposizioni di cui al presente comma.».
              - Si riporta il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   22 luglio  1998,  n.  322
          (Regolamento  recante  modalita' per la presentazione delle
          dichiarazioni    relative   alle   imposte   sui   redditi,
          all'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive  e
          all'imposta  sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
              «3.    Ai   soli   fini   della   presentazione   delle
          dichiarazioni   in  via  telematica  mediante  il  servizio
          telematico  Entratel  si  considerano  soggetti  incaricati
          della trasmissione delle stesse:
                a) gli    iscritti    negli    albi    dei    dottori
          commercialisti,  dei  ragionieri e dei periti commerciali e
          dei consulenti del lavoro;
                b) i  soggetti  iscritti  alla  data del 30 settembre
          1993  nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  per la
          sub-categoria  tributi, in possesso di diploma di laurea in
          giurisprudenza  o  in economia e commercio o equipollenti o
          diploma di ragioneria;
                c) le   associazioni   sindacali   di  categoria  tra
          imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
          e  c),  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241,
          nonche'   quelle  che  associano  soggetti  appartenenti  a
          minoranze etnico-linguistiche;
                d)  i  centri  di assistenza fiscale per le imprese e
          per i lavoratori dipendenti e pensionati;
                e) gli  altri  incaricati individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze.».
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 2 del
          decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive
          modificazioni  (Unificazione ai fini fiscali e contributivi
          delle    procedure    di    liquidazione,   riscossione   e
          accertamento,  a  norma dell'art. 3, comma 134, lettera b),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
              «2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in
          parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
          a   pagare  le  somme  dovute  con  le  modalita'  indicate
          nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          concernente  le  modalita'  di  versamento mediante delega,
          entro  trenta  giorni  dal ricevimento della comunicazione,
          prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis,
          ovvero   della   comunicazione   definitiva  contenente  la
          rideterminazione  in sede di autotutela delle somme dovute,
          a  seguito  dei  chiarimenti forniti dal contribuente o dal
          sostituto   d'imposta.   In  tal  caso,  l'ammontare  delle
          sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo e gli
          interessi  sono  dovuti  fino  all'ultimo  giorno  del mese
          antecedente     a     quello     dell'elaborazione    della
          comunicazione.».