IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni   ed   integrazioni  concernente  la  disciplina  delle
attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile
1951,  n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che
ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini,
con proprio decreto la posta unitaria, di partecipazione a scommesse,
giochi e concorsi pronostici;
  Visto   l'art.   11-quinquiesdecies,  comma  9,  del  decreto-legge
30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con modificazioni, con legge
2 dicembre  2005,  n.  248, che ha stabilito che eventuali variazioni
della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate
con  provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12, della legge 18 ottobre 2001, n.
383,  che  ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato,   la   gestione   delle   funzioni   statali   in  materia  di
organizzazione   e   gestione   dei   giochi,  scommesse  e  concorsi
pronostici;
  Visto  il  decreto-legge  8 luglio  2002,  n.  138, convertito, con
modificazioni,  con  legge  8 agosto  2002, n. 178, che ha attribuito
all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di
tutte  le  funzioni  in  materia  di  organizzazione ed esercizio dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
  Visto  il  regolamento  delle  scommesse  sulle  corse  dei cavalli
emanato  con  delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio
1962;
  Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede  che  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  giochi  e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali,
i  quali  possono  provvedervi  direttamente  ovvero  a mezzo di enti
pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, con il quale si e' provveduto al
riordino  della  materia dei giochi e delle scommessere relativi alle
corse  dei  cavalli  per  quanto  attiene  gli aspetti organizzativi,
funzionali,  fiscali  e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi
proventi;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 4, comma 5, del citato regolamento
che  demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche
su  proposta  dell'UNIRE  la  determinazione  della  tipologia  delle
scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di
svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,
cosi'  come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3,
che  ha  previsto  che  il  Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di
scommessa,  gli  eventi  che  ne  costituiscono  l'oggetto nonche' le
relative modalita' tecniche di svolgimento;
  Visto   il   decreto   interdirettoriale   del  direttore  generale
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato e del capo del
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003,
il  quale  ha,  tra  l'altro,  esteso  alle  Agenzie  di scommesse la
possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva
nonche'  altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive,
in  attuazione  dell'art.  22, commi 10 e 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
di  concerto  con il Ministro delle politiche agricole e forestali in
data   3 giugno   2004  che  istituisce  le  tipologie  di  scommessa
effettuabili sulle corse dei cavalli;
  Vista  la  delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il
regolamento della corsa Tris;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  di  concerto  con  il  capo  del
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali del 25 ottobre
2004,  recante  regolamentazione  delle  scommesse  sulle  corse  dei
cavalli;
  Visto  l'art.  1,  comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che   prevede   l'istituzione,  con  provvedimento  direttoriale  del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole
e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari
e  dei  servizi,  di  una  nuova  scommessa  ippica  a totalizzatore,
proposta  dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le
disposizioni  attuative  relative  alla  nuova  scommessa  ippica, da
effettuarsi  nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici,
delle  agenzie  ippiche  e  sportive nonche' negli ippodromi, tenendo
conto  che  la  raccolta  deve  essere ripartita assegnando il 72 per
cento  come  montepremi  e compenso per l'attivita' di gestione della
scommessa,  1'8  per  cento come compenso dell'attivita' dei punti di
vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta
unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;
  Vista  la  proposta  di  scommessa  avanzata dall'UNIRE con nota n.
2005/0078248/Uscita del 16 dicembre 2005;
  Sentito     il     Ministero    delle    politiche    agricole    e
forestali Dipartimento delle politiche di sviluppo;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  prot. n. 2005/4637/giochi/sco del
26 ottobre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 258 del
5 novembre 2005;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  prot. n. 2005/6334/giochi/sco del
17 novembre 2005;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  di  concerto  con  il  capo  del
Dipartimento   delle   politiche  di  sviluppo  del  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali  prot.  n.  2005/9533/Giochi/UD del
15 dicembre  2005,  che  ha disposto che la scommessa Tris, a partire
dalla  scadenza  naturale  della  relativa  concessione,  fissata  al
31 dicembre  2005, e' assoggettata, in via sperimentale e temporanea,
alla disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004,
n. 311, configurandosi quale una delle formule della scommessa di cui
al citato comma 498;
  Ritenuto,  altresi',  che  la  scommessa  disciplinata dal presente
decreto   e'  distribuita  nella  medesima  rete  di  raccolta  delle
scommesse  ippiche  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n.  169  del 1998 e delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto
ministeriale  n. 278 del 1999, gia' autorizzata ai sensi dell'art. 88
del T.U.L.P.S.;
  Considerato  che  occorre  dare  attuazione  alle deleghe contenute
nella  normativa  sopra citata adottando le disposizioni tecniche che
disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli.
                              Dispone:
                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni
  1. Il presente decreto definisce le modalita' attuative della nuova
formula  di scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma
498,  della  legge  30 dicembre  2004, n. 311, denominata «Nuova Tris
nazionale».
  2. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    b) UNIRE, l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine;
    c) apertura  dell'accettazione,  il  momento in cui AAMS dichiara
aperte  le  scommesse  ed  il totalizzatore nazionale e' abilitato ad
accettare scommesse;
    d) chiusura  dell'accettazione,  il  momento in cui AAMS dichiara
chiuse  le  scommesse  ed  il  totalizzatore  nazionale  non  e' piu'
abilitato   ad   accettare   scommesse  a  totalizzatore  per  quella
scommessa;
    e) concessionario,  l'operatore  di  gioco  individuato  da AAMS,
ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto
della disciplina comunitaria e nazionale;
    f)   cisponibile  per  vincite,  l'importo  da  suddividere,  per
ciascuna scommessa, tra le unita' di scommessa vincenti;
    g) esito,   il  risultato  certificato  da  AAMS  ai  fini  delle
scommesse, che si verifica per ciascun evento;
    h) esito  pronosticabile o concorrente o cavallo, la possibilita'
o  l'insieme  delle  possibilita'  contemplate per l'evento su cui si
effettua la scommessa;
    i) evento, la corsa di cavalli su cui si effettuano le scommesse;
    l)  giocata  o  scommessa,  l'insieme  delle  uniti  di scommessa
proposte dal partecipante;
    m) giocata  o  scommessa  accettata,  la  giocata  registrata dal
totalizzatore nazionale;
    n) giocata  o  scommessa  a  caratura,  la ripartizione, tra piu'
partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
    o) giocata  o scommessa sistemistica o a sistema, la formulazione
abbreviata   di   una   serie   di   unita'  di  scommessa  derivanti
dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo
richiesto;
    p) giocata   a   caratura  speciale,  la  ripartizione  tra  piu'
partecipanti,  gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il
punto   di  vendita  virtuale,  di  una  giocata  o  di  una  giocata
sistemistica;
    q)  giocata  o  scommessa  valida,  la  scommessa  accettata  dal
totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;
    r) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella
settimana contabile di riferimento;
    s)  incasso  totale lordo, la differenza tra gli incassi denvanti
dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti
nella settimana contabile di riferimento;
    t)  palinsesto  o campo partenti, le corse e l'elenco dei cavalli
oggetto di scommessa;
    u) partecipante  o  giocatore o scommettitore, colui che effettua
la scommessa;
    v) posta unitaria di gioco, l'importo pagato dal partecipante per
ciascuna unita' di scommessa;
    z) punto  di  vendita  o luogo di vendita, un qualsiasi esercizio
commerciale aperto al pubblico autorizzato alla raccolta dei concorsi
pronostici  su  base  sportiva  collegato  ai concessionari di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179,  ovvero  agenzia  di  scommesse  abilitata  alla  raccolta delle
scommesse  ai  sensi  del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno
1998,  n. 174, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998,  n.  169;  il  punto  di  vendita  -  previa autorizzazione del
concessionario  e  di  AAMS  ed  in  possesso  di  licenza di polizia
rilasciata  dall'autorita'  di  pubblica sicurezza di cui all'art. 88
del  regio  decreto del 18 giugno 1931, n. 773 - gestisce il rapporto
con  il  partecipante, effettua le scommesse sui terminali di gioco e
paga  le  vincite;  il  punto  di  vendita  aderisce  ad  un  singolo
concessionario ed e' collegato telematicamente allo stesso;
    aa)  quota,  il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di
gioco,  determina  l'importo  della  vincita  di  ciascuna  unita' di
scommessa vincente;
    bb) ricevuta di scommessa o ricevuta di partecipazione, il titolo
che   garantisce   l'avvenuta   registrazione   della   giocata   nel
totalizzatore  nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di
rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli
stessi;
    cc)  riporto  o jackpot, il disponibile per vincite che, nel caso
in  cui  non  risultino  unita'  di scommessa vincenti per un tipo di
scommessa,  e'  riassegnato  al  disponibile  per vincite successivo,
relativo alla medesima scommessa;
    dd)  recupero  aggio  su  scommesse a rimborso, l'aggio sui resti
derivanti  da  giocate  a caratura relative alle scommesse soggette a
rimborso e prescritte nella settimana contabile di riferimento;
    ee)   saldo   settimanale,  il  valore  risultante,  per  ciascun
concessionario,  dalla  differenza  tra  l'incasso della raccolta dei
punti  di  vendita  collegati  al  concessionario  per le scommesse a
totalizzatore   chiuse  nella  settimana  contabile  di  riferimento,
comprensivo del recupero aggio su scommesse a rimborso, e le seguenti
voci:
      i. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di
riferimento;
      ii.  il  compenso  degli  stessi  punti  di  vendita,  relativo
all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
      iii.  le  vincite  da  essi  pagate  nell'arco  della settimana
contabile di riferimento;
    ff)  schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i
contenuti  specifici  sono  stabiliti  da  AAMS,  la  cui funzione e'
esclusivamente   quella   di  riportare  i  pronostici  espressi  dal
partecipante;
    gg) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre
tra  la  giornata  del  lunedi'  e la giornata della domenica di ogni
settimana;
    hh)  terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica utilizzata
dai   luoghi   di   vendita,   per  la  digitazione  dei  pronostici,
l'acquisizione  delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di
partecipazione;
    ii) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale,
organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
    ll)   unita'   di   scommessa,  l'insieme  minimo  di  pronostici
necessario per potere accettare la scommessa;
    mm)unita'  di  scommessa  vincente, l'unita' di scommesa in cui i
pronostici  indicati  dal partecipante sono conformi agli esiti degli
eventi oggetto di scommessa.