Art. 2. 
 
  L'alta direzione del servizio dell'assistenza spirituale alle Forze
armate dello Stato e' devoluta all'Ordinario militare  per  l'Italia,
il quale e'  coadiuvato  dal  Vicario  generale  militare  e  da  tre
ispettori che fanno parte della sua Curia. 
  L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati
di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo  d'armata  e
al grado di generale di brigata. Gli  ispettori  sono  assimilati  di
rango al grado di tenente colonnello. 
  Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario  militare  nei
casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta  quando  non  possa
personalmente intervenire.