Art. 2. L'alta direzione del servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato e' devoluta all'Ordinario militare per l'Italia, il quale e' coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d'armata e al grado di generale di brigata. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di tenente colonnello. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non possa personalmente intervenire.