Art. 3.

  La  giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita
sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile
addetto  agli  ospedali  militari,  sul  personale delle Forze armate
dello  Stato  e  su  quei  Corpi  la  cui assistenza spirituale fosse
affidata  all'Ordinario militare dalle autorita' governative d'intesa
con la superiore autorita' ecclesiastica.
  I  cappellani  militari  hanno competenza parrocchiale nei riguardi
del  personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione
ecclesiastica.