La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  denominazione  "birra"  e' riservata al prodotto ottenuto dalla
fermentazione   alcoolica  con  ceppi  selezionati  di  saccharonyces
cerevisiae  dei mosti preparati con malto di orzo torrefatto e acqua,
amaricati  con  luppolo.  Il  malto d'orzo puo' essere sostituito con
malto  di  frumento  o  di  altri  cereali  o  con  riso,  fino  alla
percentuale  massima  del 25 per cento calcolato sul peso complessivo
del cereale impiegato.