La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La denominazione "birra" e' riservata al prodotto ottenuto dalla
fermentazione alcoolica con ceppi selezionati di saccharonyces
cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo torrefatto e acqua,
amaricati con luppolo. Il malto d'orzo puo' essere sostituito con
malto di frumento o di altri cereali o con riso, fino alla
percentuale massima del 25 per cento calcolato sul peso complessivo
del cereale impiegato.