Art. 2. Non puo' essere posta in commercio "birra" che abbia un grado saccarometrico in volume inferiore ad undici (11). La denominazione e "birra speciale" e' riservata alla birra con grado saccarometrico in volume non inferiore a tredici (13) e la denominazione "birra doppio malto" e' riservata a quella con grado saccarometrico in volume non inferiore a quindici (15). Sui recipienti deve essere riportata anche a mezzo di etichetta o sui tappi la denominazione del tipo di birra contenuto in relazione al grado saccarometrico.