Art. 2.

  Non  puo'  essere  posta  in  commercio  "birra" che abbia un grado
saccarometrico in volume inferiore ad undici (11).
  La  denominazione  e  "birra  speciale" e' riservata alla birra con
grado  saccarometrico  in  volume  non  inferiore a tredici (13) e la
denominazione  "birra  doppio  malto" e' riservata a quella con grado
saccarometrico in volume non inferiore a quindici (15).
  Sui  recipienti  deve essere riportata anche a mezzo di etichetta o
sui  tappi  la denominazione del tipo di birra contenuto in relazione
al grado saccarometrico.