La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Fini e durata della scuola In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare e' impartita gratuitamente nella scuola media, che ha la durata di tre anni ed e' scuola secondaria di primo grado. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti della Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attivita' successiva.