Art. 3.
                  Programmi e orari d'insegnamento

  I  programmi,  gli  orari  di insegnamento e le prove di esame sono
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica istruzione,
sentito il Consiglio superiore.
  L'orario   complessivo  degli  insegnamenti  obbligatori  non  puo'
superare le 26 ore settimanali.
  Secondo  le  modalita' da stabilirsi con ordinanza del Ministro per
la  pubblica  istruzione  e  previo  accertamento  delle possibilita'
locali,  viene  istituito,  per lo studio sussidiario e per le libere
attivita'  complementari, un doposcuola di almeno 10 ore settimanali,
la cui frequenza e' facoltativa e gratuita.