Art. 10.
    Modalita' per il soddisfacimento o degli obblighi di servizio

  L'obbligo  del  servizio  militare si soddisfa parte sotto le armi,
salvo  le  dispense dal compiere la ferma o le esenzioni dai richiami
previste  dal  presente  decreto  e parte rimanendo a disposizione in
congedo illimitato.