Art. 12.
Cancellazione dalle liste di leva di terra degli iscritti nelle liste
                         della leva di mare

  Coloro  che  possiedono  i  requisiti,  prescritti  dall'art. 2 del
presente  decreto,  per concorrere alla leva di mare, sono cancellati
dalle  liste  della  leva di terra e iscritti in quelle della leva di
mare.