Art. 13.
   Ripristino nella leva di terra degli iscritti nelle liste della
                            leva di mare

  Sono  restituiti  alla  leva  di  terra, previa cancellazione dalle
liste di leva di mare gli iscritti:
    1)  gia' arruolati nell'Esercito, nell'Aeronautica, nella Guardia
di  finanza  -  contingente  ordinario,  nel  Corpo  delle guardie di
pubblica  sicurezza,  o  comunque  incorporati  in altri Corpi il cui
servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva;
    2)  in  possesso  dei  titoli preferenziali per l'assegnazione ai
contingenti aeronautici di curi all'art. 3;
    3) che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati;
    4)  per  i  quali  sia  dimostrato  il  difetto  di requisito per
appartenere  alla  leva  di  mare,  o che comunque non siano ritenuti
atti,  per ragioni tisiche o professionali, a prestare servizio nella
Marina militare;
    5)  per  i  quali  in  via eccezionale, il Ministro per la difesa
determini il trasferimento alla leva di terra.
  Possono  essere  ripristinati  alla leva di terra, su richiesta del
padre o della persona che eserciti la patria potesta', gli iscritti i
quali  dimostrino  al  Consiglio  di leva di mare, prima della visita
medica,  che  essi,  fin  dal  giorno  dell'apertura,  della leva, si
trovavano nelle condizioni di famiglia per poter fruire del beneficio
dell'ammissione  all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva
per uno dei titoli indicati nel successivo art. 91.