Art. 13.
Ripristino nella leva di terra degli iscritti nelle liste della
leva di mare
Sono restituiti alla leva di terra, previa cancellazione dalle
liste di leva di mare gli iscritti:
1) gia' arruolati nell'Esercito, nell'Aeronautica, nella Guardia
di finanza - contingente ordinario, nel Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, o comunque incorporati in altri Corpi il cui
servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva;
2) in possesso dei titoli preferenziali per l'assegnazione ai
contingenti aeronautici di curi all'art. 3;
3) che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati;
4) per i quali sia dimostrato il difetto di requisito per
appartenere alla leva di mare, o che comunque non siano ritenuti
atti, per ragioni tisiche o professionali, a prestare servizio nella
Marina militare;
5) per i quali in via eccezionale, il Ministro per la difesa
determini il trasferimento alla leva di terra.
Possono essere ripristinati alla leva di terra, su richiesta del
padre o della persona che eserciti la patria potesta', gli iscritti i
quali dimostrino al Consiglio di leva di mare, prima della visita
medica, che essi, fin dal giorno dell'apertura, della leva, si
trovavano nelle condizioni di famiglia per poter fruire del beneficio
dell'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva
per uno dei titoli indicati nel successivo art. 91.