Art. 14.
 Ruoli del Corpo equipaggi militari in marittimi - Trasferimento dai
  ruoli di una Forza armata a quelli di altra Forza armata o Corpo
                   armato dello Stato e viceversa.

  Sono compresi nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi:
    1)   gli   arruolati  volontariamente  nel  Corpo  stesso,  prima
dell'apertura  della  leva della loro classe di nascita, compresi gli
arruolati volontari nella Guardia di finanza - contingente di mare;
    2) gli arruolati della leva di mare.
  Sono  cancellati dai ruoli dell'Esercito e trasferiti nei ruoli del
C.E.M.M.:
    1)  gli  iscritti  ai  corsi  di  laurea  in  ingegneria navale e
meccanica  i  reiscritti  ai  corsi  di laurea in ingegneria navale e
meccanica  provenienti  da  altri  corsi  di  laurea  i  laureati  in
ingegneria  navale e meccanica; gli iscritti ai corsi e i laureati in
discipline   nautiche   o   scienze  economiche  e  marittime  presso
l'Istituto  superiore  navale di Napoli, che risultino gia' arruolati
nella leva di terra senza avere ancora prestato servizio di leva alle
armi.  I  rettori  delle  Universita'  e  il  direttore dell'istituto
predetto   debbono  fornire,  sessione  essi  sessione,  alla  Marina
militare,  su  richiesta  delle  Capitanerie  di  porto  i  nomi e le
generalita'   dei   giovani   iscritti   ai   corsi   delle  Facolta'
sopraindicate;
    2) coloro i quali, dopo il concorso alla leva di terra, ottengono
di  prestare  servizio  nella  Marina  o  nella  Guardia di finanza -
contingente di mare.
  Sono cancellati dai ruoli del C.E.M.M. e trasferiti nei ruoli delle
altre forze armate dello Stato:
    1)  gli  arruolati  di leva di mare che, pur essendo riconosciuti
idonei,  non  sono  ritenuti  atti  a  restare  servizio nella Marina
militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;
    2)  i  militari  di  leva  del  C.E.M.M. i quali, dopo un anno di
effettivo   servizio,   ottengono,  ai  sensi  delle  norme  previste
dall'ordinamento   del   C.E.M.M.   e   dello   stato  giuridico  dei
sottufficiali,   il   trasferimento  nelle  altre  Forze  armate  per
intraprendervi una carriera;
    3)  gli  arruolati  della  leva di mare, i quali siano riformati,
dopo aver prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi; essi
sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;
    4)  i  militari  in congedo illimitato eccedenti ai bisogni della
Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;
    5) i militari in congedo, forniti di brevetto di pilota civile di
secondo  e  terzo  grado, i quali siano trasferiti, previo nulla osta
del Ministero, nella forza in congedo dell'Aeronautica;
    6)  i militari in servizio nella Guardia di finanza - contingente
di  mare,  che  ottengono  il passaggio nel contingente ordinario del
Corpo;
    7)  i  militari  in  congedo  illimitato i quali cessino di avere
obblighi  di  servizio  militare  marittimo,  in base al disposto del
precedente art. 9.
  Puo'  essere  concesso ai militari in congedo del C.E.M.M. il nulla
osta  per  il  temporaneo  arruolamento in altre Forze armate o Corpi
armati dello Stato.
  I  militari  di  cui al precedente comma restano iscritti nei ruoli
del   C.E.M.M.,   a  disposizione  della  Marina  militare,  fino  al
compimento  del  trentaduesimo  anno  di eta', se arruolati nei Corpi
della  guardia di pubblica sicurezza o degli agenti di custodia; fino
al  compimento  del  trentanovesimo  anno di eta', se arruolati nelle
altre Forze armate.
  Puo'  essere  concesso  ai  militari  in congedo del C.E.M.M., gia'
appartenenti  alla Guardia di finanza - contingente di mare, il nulla
osta  per  l'arruolamento  nel  Corpo  della  guardia  di  finanza  -
contingente di mare o ordinario.
  Quelli che ottengono il nulla osta per l'arruolamento nella Guardia
di  finanza  -  contingente  di  mare, restano iscritti nei ruoli del
C.E.M.M.;   quelli   invece   che   ottengono   il   nulla  osta  per
l'arruolamento   nel   contingente  ordinario  di  detto  Corpo  sono
trasferiti nei ruoli dell'Esercito.
  Ai  militari  in  congedo  che  aspirano  a  conseguire il grado di
ufficiale di complemento in altre Forze annate dello Stato, oppure ad
intraprendere  la  carriera  in altra Forza armata o nei Corpi armati
dello  Stato, puo' essere concesso il nulla osta per la presentazione
delle  relative  domande. Detti militari, qualora ottengano la nomina
ad  ufficiale  o  l'ammissione  in carriera sono trasferiti nei ruoli
delle rispettive Forze armate o Corpi armati.