Art. 15.
Iscrizione nei ruoli dell'Esercito degli arruolati nei Corpi armati
dello Stato
Coloro che si arruolano nella Guardia di finanza - contingente
ordinario, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel Corpo
degli agenti di custodia, sono iscritti nei ruoli matricolari
dell'Esercito, previa cancellazione, ove del caso, dalla lista di
leva di mare.