Art. 15.
Iscrizione nei ruoli dell'Esercito  degli  arruolati nei Corpi armati
                             dello Stato

  Coloro  che  si  arruolano  nella  Guardia di finanza - contingente
ordinario,  nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel Corpo
degli  agenti  di  custodia,  sono  iscritti  nei  ruoli  matricolari
dell'Esercito,  previa  cancellazione,  ove  del caso, dalla lista di
leva di mare.