Art. 16.
  Validita' del servizio prestato presso i Corpi armati dello Stato

  Il  servizio  prestato  nella  Guardia  di finanza, nel Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza e nel Corpo degli agenti di custodia e'
considerato,  per  ogni  effetto come servizio militare, salvo quanto
disposto dal successivo art. 83.
  Il  servizio  prestato quale allievo nel Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco  ai sensi dell'art. 1 della legge 13 ottobre 1950, n. 913,
vale, a tutti gli effetti, come servizio militare di leva.