Art. 16. Validita' del servizio prestato presso i Corpi armati dello Stato Il servizio prestato nella Guardia di finanza, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel Corpo degli agenti di custodia e' considerato, per ogni effetto come servizio militare, salvo quanto disposto dal successivo art. 83. Il servizio prestato quale allievo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 1 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, vale, a tutti gli effetti, come servizio militare di leva.