Art. 17.
                   Espatrio dei soggetti alla leva

  A nessuna restrizione e' soggetta la concessione del passaporto:
    a)  ai giovani che espatriano per qualsiasi motivo, anteriormente
al  1  gennaio  dell'anno  in cui compiono il diciottesimo di eta', i
quali  regoleranno  poi  la loro posizione di leva nei modi stabiliti
dal successivo articolo 56;
    b)  ai  giovani  che  espatriano  dal  1 gennaio dell'anno in cui
compiono  il  diciottesimo di eta' fino all'apertura della leva sulla
loro  classe  di  nascita, a scopo di lavoro, ovvero per compiere gli
studi  preparatori  per  le missioni in uno degli Istituiti cattolici
all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualita' di missionari
cattolici.
  Analogo  trattamento  viene  concesso  agli  iscritti che si recano
all'estero  nel  periodo  anzidetto  per  compiere  un corso di studi
presso  Istituti  superiori  a  carattere universitarie. In proposito
valgono  le  disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica per
gli studenti universitari.
  Nei  casi  previsti dalla lettera b), la concessione del passaporto
importa  di per se stessa l'arruolamento dell'espatriato all'atto del
suo  concorso  alla leva, sempre quando egli si trovi di fatto ancora
all'estero.  Le  autorita'  incaricate per il rilascio del passaporto
debbono  quindi  avvertire  il  titolare  che, laddove non si avvalga
della  facolta' di cui all'art. 56 per far constare una sua eventuale
inabilita' al servizio militare, sara', senz'altro, arruolato durante
le operazioni di leva sulla propria classe.
  Non  appena  l'iscritto  sia  partito  per  l'estero,  le autorita'
preposte  alla  sorveglianza degli espatri nelle stazioni di confine,
nei  porti  e negli aeroporti di imbarco debbono subito notificare al
competente  Ufficio  di  leva,  per  gli iscritti alla leva di terra,
ovvero  all'Ufficio  di  leva  di  mare  della  Capitaneria  di porto
competente,  per  gli iscritti nelle note preparatorie delle liste di
leva  di  mare  e  per  gli  iscritti nelle liste di leva di mare, le
generalita' dell'espatriato e la localita' verso cui e' di retto.
  La  concessione  del  passaporto  ai  giovani che intendono recarsi
all'estero   dopo   il   1  gennaio  dell'anno  in  cui  compiono  il
diciottesimo  di  eta'  per  scopi  diversi  da quelli indicati nella
precedente  lettera  b)  e  nel secondo comma, oppure dopo l'apertura
della  leva  sulla loro classe, per qualsiasi scopo, e' soggetta alle
restrizioni determinate dal regolamento.