Art. 17.
Espatrio dei soggetti alla leva
A nessuna restrizione e' soggetta la concessione del passaporto:
a) ai giovani che espatriano per qualsiasi motivo, anteriormente
al 1 gennaio dell'anno in cui compiono il diciottesimo di eta', i
quali regoleranno poi la loro posizione di leva nei modi stabiliti
dal successivo articolo 56;
b) ai giovani che espatriano dal 1 gennaio dell'anno in cui
compiono il diciottesimo di eta' fino all'apertura della leva sulla
loro classe di nascita, a scopo di lavoro, ovvero per compiere gli
studi preparatori per le missioni in uno degli Istituiti cattolici
all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualita' di missionari
cattolici.
Analogo trattamento viene concesso agli iscritti che si recano
all'estero nel periodo anzidetto per compiere un corso di studi
presso Istituti superiori a carattere universitarie. In proposito
valgono le disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica per
gli studenti universitari.
Nei casi previsti dalla lettera b), la concessione del passaporto
importa di per se stessa l'arruolamento dell'espatriato all'atto del
suo concorso alla leva, sempre quando egli si trovi di fatto ancora
all'estero. Le autorita' incaricate per il rilascio del passaporto
debbono quindi avvertire il titolare che, laddove non si avvalga
della facolta' di cui all'art. 56 per far constare una sua eventuale
inabilita' al servizio militare, sara', senz'altro, arruolato durante
le operazioni di leva sulla propria classe.
Non appena l'iscritto sia partito per l'estero, le autorita'
preposte alla sorveglianza degli espatri nelle stazioni di confine,
nei porti e negli aeroporti di imbarco debbono subito notificare al
competente Ufficio di leva, per gli iscritti alla leva di terra,
ovvero all'Ufficio di leva di mare della Capitaneria di porto
competente, per gli iscritti nelle note preparatorie delle liste di
leva di mare e per gli iscritti nelle liste di leva di mare, le
generalita' dell'espatriato e la localita' verso cui e' di retto.
La concessione del passaporto ai giovani che intendono recarsi
all'estero dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il
diciottesimo di eta' per scopi diversi da quelli indicati nella
precedente lettera b) e nel secondo comma, oppure dopo l'apertura
della leva sulla loro classe, per qualsiasi scopo, e' soggetta alle
restrizioni determinate dal regolamento.