Art. 18.
                  Espatrio dei militari in congedo

  E'  libero l'espatrio dei militari che abbiamo compiuto la ferma di
leva o siano stati dispensati dal compierla.
  L'autorita'  che sopra intende all'espatrio, non appena il militare
sia  partito  per  l'estero,  e'  tenuta  a  notificare al competente
comando   del   Distretto   militare,   se   trattasi   di   militare
dell'Esercito,  al  comando della Capitaneria di porto competente, se
trattasi  di  militare  della Marina, ovvero al competente comando di
Regione   aerea,   se   trattasi  di  militare  dell'Aeronautica,  le
generalita',  la  data  di  partenza e la localita' verso la quale e'
diretto l'espatriato.