Art. 18.
Espatrio dei militari in congedo
E' libero l'espatrio dei militari che abbiamo compiuto la ferma di
leva o siano stati dispensati dal compierla.
L'autorita' che sopra intende all'espatrio, non appena il militare
sia partito per l'estero, e' tenuta a notificare al competente
comando del Distretto militare, se trattasi di militare
dell'Esercito, al comando della Capitaneria di porto competente, se
trattasi di militare della Marina, ovvero al competente comando di
Regione aerea, se trattasi di militare dell'Aeronautica, le
generalita', la data di partenza e la localita' verso la quale e'
diretto l'espatriato.