Art. 19.
Sospensione della facolta' di espatriare
La facolta' di espatriare, consentita agli iscritti di leva ed ai
militari in congedo per effetto delle disposizioni contenute negli
articoli precedenti, puo', in circostanze eccezionali, essere
temporaneamente sospesa con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro per la difesa.