Art. 19.
              Sospensione della facolta' di espatriare

  La  facolta'  di espatriare, consentita agli iscritti di leva ed ai
militari  in  congedo  per effetto delle disposizioni contenute negli
articoli   precedenti,   puo',  in  circostanze  eccezionali,  essere
temporaneamente  sospesa con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro per la difesa.