Art. 2.
                    Soggezione alla leva di mare

  Sono  soggetti  alla  leva  di mare i sottonotati cittadini che, al
momento  della  chiamata  alla  leva di mare (se questa avviene prima
della  chiamata alla leva di terra), oppure al momento della chiamata
della leva di terra (se questa avviene prima della chiamata alla leva
di mare):
    1-a)  siano  stati  o siano iscritti tra il personale marittimo e
della navigazione interna in base al Codice della navigazione;
    1-b)  abbiano  svolto o svolgano attivita' lavorativa nell'ambito
dei  porti,  delle  spiagge e del demanio marittimo in genere, oppure
abbiano svolto o svolgano attivita' lavorativa sulle rive e acque dei
laghi, fiumi e lagune;
    1-c)  siano  stati  o  siano  iscritti a societa' o enti di sport
nautici  o  di pesca sportiva, oppure siano stati o siano in possesso
di abilitazione alla condotta di motoscafi;
    2)  abbiano  appartenuto  o appartengano a personale di qualsiasi
categoria   in   servizio   negli  arsenali,  nei  cantieri  e  negli
stabilimenti  di  lavoro  e  negli  uffici  di qualsiasi genere della
Marina militare;
    3) siano stati o siano dipendenti da ditte che provvedono:
      a) alla costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di
navi e galleggianti di qualsiasi tipo, siano essi in legno, in ferro,
in plastica o di qualsiasi altra materia;
      b) agli armamenti navali guerreschi;
      c)  alla  costruzione,  riparazione  o  fornitura  di  caldaie,
macchinari o in genere di materiale per l'allestimento od arredamento
delle  navi e galleggianti di qualsiasi tipo, siano essi in legno, in
ferro, in plastica o di qualsiasi altra materia;
    4)  siano  stati  o  siano dipendenti da stabilimenti meccanici o
industriali  compresi  nelle citta' o paesi costieri o nelle citta' o
paesi insistenti sulle acque interne;
    5)  abbiano  lavorato  o lavorino in tonnare od altri impianti di
pesca  fissi  a  terra,  ovvero  siano  stati  o  siano dipendenti da
industrie  che  provvedono  alla  manipolazione  e  conservazione del
pescato,  da mercati ittici e da industrie che producono materiale ed
attrezzi da pesca di qualsiasi tipo;
    6)  siano  arruolati  con  ferma  volontaria  nel Corpo Equipaggi
Militari Marittimi (C.E.M.M.), compresi gli arruolati volontari della
Guardia di finanza - contingente di mare;
    7)    siano   stati   prosciolti   dall'arruolamento   volontario
precedentemente  contratto  nella  Marina militare o nella Guardia di
finanza  -  contingente  di  mare, salvo i casi di proscioglimento di
ufficio  in  seguito a condanna escludente dal servizio militare 8-a)
siano  diplomali  aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti
alla   direzione   macchine  di  navi  mercantili,  navali-meccanici,
meccanici e costruttori navali;
    8-b) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria
navale  e  meccanica,  discipline  nautiche  o  scienze  economiche e
marittime,   negli   istituti  tecnici  nautici  o  nelle  scuole  di
avviamento professionale a tipo marinaro;
    9) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;
    10)  siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce
o  professionali  per la maestranza marittima o di scuole a carattere
marinaresco;
    11)   siano   stati   o  siano  iscritti  a  corsi  professionali
dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;
    12) abbiano richiesto o richiedano l'iscrizione nelle liste della
leva  di  mare  e  siano  riconosciuti  in  possesso  di  particolari
requisiti per il servizio militare marittimo;
    13) siano iscritti nelle liste di leva dei Comuni costieri.
  L'iscrizione  nelle  liste  di  leva  di mare dei giovani di cui al
precedente  n.  13) e' disposta in ordine di eta', a partire dai nati
il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la classe ed in proporzione
al numero degli iscritti alla leva di terra nei Comuni costieri, fino
a  raggiungere il fabbisogno dei militari da incorporare nella Marina
militare.
  Le  operazioni  di  indagine e di controllo per la inclusione nella
leva  di  mare  di tutti coloro che, a termine del presente articolo,
hanno   obbligo   di   farne   parte,   sono  affidate,  nelle  varie
giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto, oppure ad ufficiali
appositamente designati dal Ministero della difesa.