Art. 2.
Soggezione alla leva di mare
Sono soggetti alla leva di mare i sottonotati cittadini che, al
momento della chiamata alla leva di mare (se questa avviene prima
della chiamata alla leva di terra), oppure al momento della chiamata
della leva di terra (se questa avviene prima della chiamata alla leva
di mare):
1-a) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e
della navigazione interna in base al Codice della navigazione;
1-b) abbiano svolto o svolgano attivita' lavorativa nell'ambito
dei porti, delle spiagge e del demanio marittimo in genere, oppure
abbiano svolto o svolgano attivita' lavorativa sulle rive e acque dei
laghi, fiumi e lagune;
1-c) siano stati o siano iscritti a societa' o enti di sport
nautici o di pesca sportiva, oppure siano stati o siano in possesso
di abilitazione alla condotta di motoscafi;
2) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi
categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli
stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della
Marina militare;
3) siano stati o siano dipendenti da ditte che provvedono:
a) alla costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di
navi e galleggianti di qualsiasi tipo, siano essi in legno, in ferro,
in plastica o di qualsiasi altra materia;
b) agli armamenti navali guerreschi;
c) alla costruzione, riparazione o fornitura di caldaie,
macchinari o in genere di materiale per l'allestimento od arredamento
delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo, siano essi in legno, in
ferro, in plastica o di qualsiasi altra materia;
4) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o
industriali compresi nelle citta' o paesi costieri o nelle citta' o
paesi insistenti sulle acque interne;
5) abbiano lavorato o lavorino in tonnare od altri impianti di
pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da
industrie che provvedono alla manipolazione e conservazione del
pescato, da mercati ittici e da industrie che producono materiale ed
attrezzi da pesca di qualsiasi tipo;
6) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo Equipaggi
Militari Marittimi (C.E.M.M.), compresi gli arruolati volontari della
Guardia di finanza - contingente di mare;
7) siano stati prosciolti dall'arruolamento volontario
precedentemente contratto nella Marina militare o nella Guardia di
finanza - contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento di
ufficio in seguito a condanna escludente dal servizio militare 8-a)
siano diplomali aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti
alla direzione macchine di navi mercantili, navali-meccanici,
meccanici e costruttori navali;
8-b) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria
navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e
marittime, negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di
avviamento professionale a tipo marinaro;
9) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;
10) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce
o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere
marinaresco;
11) siano stati o siano iscritti a corsi professionali
dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;
12) abbiano richiesto o richiedano l'iscrizione nelle liste della
leva di mare e siano riconosciuti in possesso di particolari
requisiti per il servizio militare marittimo;
13) siano iscritti nelle liste di leva dei Comuni costieri.
L'iscrizione nelle liste di leva di mare dei giovani di cui al
precedente n. 13) e' disposta in ordine di eta', a partire dai nati
il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la classe ed in proporzione
al numero degli iscritti alla leva di terra nei Comuni costieri, fino
a raggiungere il fabbisogno dei militari da incorporare nella Marina
militare.
Le operazioni di indagine e di controllo per la inclusione nella
leva di mare di tutti coloro che, a termine del presente articolo,
hanno obbligo di farne parte, sono affidate, nelle varie
giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto, oppure ad ufficiali
appositamente designati dal Ministero della difesa.