Art. 20.
 Imbarco su navi battenti bandiera estera dopo l'apertura della leva

  Il Ministro per la difesa puo':
    a)  autorizzare  l'imbarco su navi battenti bandiera estera degli
iscritti,  dopo  l'apertura  della  leva  della  loro classe, e degli
arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva;
    b)  delegare le Capitanerie di porto per il rilascio dei relativi
permessi.
  Per  gli  iscritti  suddetti  imbarcati  su  navi battenti bandiera
estera  valgono  le  disposizioni di cui al quarto e quinto comma del
precedente articolo 17.