Art. 20.
Imbarco su navi battenti bandiera estera dopo l'apertura della leva
Il Ministro per la difesa puo':
a) autorizzare l'imbarco su navi battenti bandiera estera degli
iscritti, dopo l'apertura della leva della loro classe, e degli
arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva;
b) delegare le Capitanerie di porto per il rilascio dei relativi
permessi.
Per gli iscritti suddetti imbarcati su navi battenti bandiera
estera valgono le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del
precedente articolo 17.