Art. 21.
Imbarco di iscritti e di militari in congedo della Marina militare su
                    navi battenti bandiera estera

  Gli  iscritti  nelle  note preparatorie o nelle liste della leva di
mare  ed  i  militari  in congedo, della Marina militare, per potersi
imbarcare su navi battenti bandiera estera, debbono ottenere il nulla
osta delle autorita' marittime.
  Le   autorita'   portuarie   (Capitanerie   di   porto   ed  Uffici
circondariali  marittimi), in Patria, e quelle consolari, all'estero,
possono  rilasciare,  per  delegazione  del  Ministro  per la difesa,
permessi d'imbarco su navi di bandiera estera.
  Tali permessi hanno la durata di due anni e sono rinnovabili.
  Le autorita' che rilasciano o rinnovano il nulla osta di cui sopra,
debbono  comunicare  alle  competenti Capitanerie di porto le notizie
relative  al  rilascio o al rinnovo del nulla osta stesso, nonche' il
domicilio,   la   residenza   o  il  recapito  della  famiglia  degli
interessati.
  I  militari in congedo del C.E.M.M. che non si imbarchino entro sei
mesi  dalla  data  di  concessione  del  permesso avuto, devono darne
comunicazione all'autorita' che rilascio' il nulla osta.
  I  trasgressori  saranno  passibili  delle sanzioni di cui all'art.
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