Art. 21.
Imbarco di iscritti e di militari in congedo della Marina militare su
navi battenti bandiera estera
Gli iscritti nelle note preparatorie o nelle liste della leva di
mare ed i militari in congedo, della Marina militare, per potersi
imbarcare su navi battenti bandiera estera, debbono ottenere il nulla
osta delle autorita' marittime.
Le autorita' portuarie (Capitanerie di porto ed Uffici
circondariali marittimi), in Patria, e quelle consolari, all'estero,
possono rilasciare, per delegazione del Ministro per la difesa,
permessi d'imbarco su navi di bandiera estera.
Tali permessi hanno la durata di due anni e sono rinnovabili.
Le autorita' che rilasciano o rinnovano il nulla osta di cui sopra,
debbono comunicare alle competenti Capitanerie di porto le notizie
relative al rilascio o al rinnovo del nulla osta stesso, nonche' il
domicilio, la residenza o il recapito della famiglia degli
interessati.
I militari in congedo del C.E.M.M. che non si imbarchino entro sei
mesi dalla data di concessione del permesso avuto, devono darne
comunicazione all'autorita' che rilascio' il nulla osta.
I trasgressori saranno passibili delle sanzioni di cui all'art.
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