Art. 22.
Concessione di nulla  osta  per  l'espatrio  ai soggetti alla leva ed
                 agli obblighi di servizio militare

  L'espatrio  degli  iscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero
dopo  l'arruolamento,  come  pure  l'espatrio  dei  militari  che non
abbiano ancora compiuto la ferma di leva, puo' essere autorizzato per
determinazione   del   Ministro  per  la  difesa  o  delle  autorita'
dipendenti all'uopo delegate.