Art. 22.
Concessione di nulla osta per l'espatrio ai soggetti alla leva ed
agli obblighi di servizio militare
L'espatrio degli iscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero
dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non
abbiano ancora compiuto la ferma di leva, puo' essere autorizzato per
determinazione del Ministro per la difesa o delle autorita'
dipendenti all'uopo delegate.