Art. 3.
Formazione dei contingenti aeronautici di leva
Per la formazione dei contingenti aeronautici di leva sara'
osservata la seguente procedura fino a quando l'Aeronautica militare
si avvarra', per il reclutamento dei propri contingenti di leva,
dell'organizzazione dell'Esercito e della Marina.
Una percentuale degli arruolati della leva di terra viene assegnata
annualmente all'Aeronautica militare per le proprie esigenze, in base
a criteri fisio-psico-attitudinali ed a titoli di interesse
aeronautico.
Hanno titolo preferenziale per l'assegnazione ai contingenti
aeronautici gli arruolati della leva di terra che siano:
a) laureati o studenti in ingegneria, aeronautica o aerospaziale;
b) muniti di diploma di perito aeronautico o frequentatori dei
relativi corsi presso gli Istituti tecnici industriali;
c) in possesso del brevetto od attestato di pilota civile di
aeromobile;
d) dipendenti, da almeno sei mesi, da Societa' od Enti che
esercitano linee di navigazione aerea;
e) operai, in servizio da almeno tre mesi, con qualifica di
interesse aeronautico, presso stabilimenti od officine, sia militari
che civili;
f) in possesso di un certificato di specializzazione aeronautica.
Le operazioni di formazione quantitativa, e qualitativa dei
contingenti aeronautici, nonche' la designazione nominativa degli
arruolati della leva di terra destinati a prestare il servizio
militare in aeronautica, saranno svolte a cura di ufficiali periti
selettori dell'Aeronautica militare.
La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale e
conferita dal Ministro per la difesa ad ufficiali che abbiano
superato apposito corso.
Per sopperire alle necessita' dell'Aeronautica di elementi pratici
del mare da adibirsi al servizio dei motoscafi ed ai servizi
marinareschi in genere, la Marina militare fornira' annualmente
all'Aeronautica, scegliendoli dal contingente di reclute della
propria leva, un qualitativo di marinai, idonei allo scopo, che sara'
determinato anno per anno, in relazione alle necessita' dei servizi.