Art. 4.
             Riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici

  Nessun  cittadino  italiano  soggetto  all'obbligo  della leva puo'
essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione
regolare  nei  riguardi  degli  obblighi di leva e nei riguardi degli
obblighi del servizio militare.