Art. 5.
                           Classi di leva

  Ciascuno  fa  parte  della classe di leva dell'anno in cui nacque e
percio'  ciascuna  classe  comprende  tutti  i  maschi nati dal primo
all'ultimo giorno dell'anno cui la classe si riferisce.
  Il  Ministro  per la difesa ha pero' facolta' di disporre che siano
iscritti  nelle  liste  di  una  data classe, in tutti i Comuni della
Repubblica  o  in  parte  di  essi,  sulla  base  delle  segnalazioni
dell'Istituto  centrale  di  statistica, i cittadini nati nel mese di
gennaio   dell'anno  successivo  a  quello  della  classe  a  cui  si
riferiscono le liste.