Art. 5.
Classi di leva
Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e
percio' ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo
all'ultimo giorno dell'anno cui la classe si riferisce.
Il Ministro per la difesa ha pero' facolta' di disporre che siano
iscritti nelle liste di una data classe, in tutti i Comuni della
Repubblica o in parte di essi, sulla base delle segnalazioni
dell'Istituto centrale di statistica, i cittadini nati nel mese di
gennaio dell'anno successivo a quello della classe a cui si
riferiscono le liste.