Art. 6.
            Esclusione dal fare parte delle Forze armate

  Sono  esclusi  dal  servizio militare e non possono far parte delle
Forze  armate  coloro  che,  in applicazione della legge penale, sono
incorsi  nella  interdizione  perpetua  dai pubblici uffici, anche in
base   a   sentenza  penale  straniera  alla  quale  sia  stato  dato
riconoscimento nello Stato.