Art. 6.
Esclusione dal fare parte delle Forze armate
Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte delle
Forze armate coloro che, in applicazione della legge penale, sono
incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in
base a sentenza penale straniera alla quale sia stato dato
riconoscimento nello Stato.