Art. 7.
Arruolamento degli idonei
Coloro che, nel concorso alla leva, siano stati riconosciuti, per
condizioni fisiche, idonei al servizio alle armi, debbono essere
arruolati nell'Esercito, nella Marina o nell'Aeronautica.
Coloro che, all'atto del concorso alla leva della loro classe,
risultano in servizio in una delle Forze armate, quali arruolati
volontari, sono computati nel numero degli arruolati della classe
stessa.