Art. 7.
                      Arruolamento degli idonei

  Coloro  che,  nel concorso alla leva, siano stati riconosciuti, per
condizioni  fisiche,  idonei  al  servizio  alle armi, debbono essere
arruolati nell'Esercito, nella Marina o nell'Aeronautica.
  Coloro  che,  all'atto  del  concorso  alla leva della loro classe,
risultano  in  servizio  in  una  delle Forze armate, quali arruolati
volontari,  sono  computati  nel  numero degli arruolati della classe
stessa.