Art. 9.
Obblighi di servizio
Gli iscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al
servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al:
31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno
di eta', per l'Esercito;
31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo anno di
eta', per la Marina; successivamente essi vengono trasferiti di
autorita' nei ruoli della forza in congedo dell'Esercito per seguire
la sorte della loro classe di nascita;
31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno
di eta', per l'Aeronautica, se trattasi di elementi nominati aiuto
specialisti o aiuto specializzati. Tutti gli altri sono trasferiti
nella forza in congedo dell'Esercito al 31 dicembre dell'anno in cui
compiono il venticinquesimo anno di eta' o dopo il compimento della
ferma di leva, se trattasi di militari collocati in congedo
illimitato dopo la data suddetta.
Fanno eccezione gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di
truppa vincolati ad obblighi speciali, per i quali si applicano le
leggi che particolarmente li riguardano.