Art. 9.
                        Obblighi di servizio

  Gli  iscritti  di  leva  arruolati  sono personalmente obbligati al
servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al:
    31  dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno
di eta', per l'Esercito;
    31  dicembre  dell'anno in cui compiono il trentanovesimo anno di
eta',  per  la  Marina;  successivamente  essi  vengono trasferiti di
autorita'  nei ruoli della forza in congedo dell'Esercito per seguire
la sorte della loro classe di nascita;
    31  dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno
di  eta',  per  l'Aeronautica, se trattasi di elementi nominati aiuto
specialisti  o  aiuto  specializzati. Tutti gli altri sono trasferiti
nella  forza in congedo dell'Esercito al 31 dicembre dell'anno in cui
compiono  il  venticinquesimo anno di eta' o dopo il compimento della
ferma   di  leva,  se  trattasi  di  militari  collocati  in  congedo
illimitato dopo la data suddetta.
  Fanno  eccezione  gli  ufficiali,  i  sottufficiali e i militari di
truppa  vincolati  ad  obblighi speciali, per i quali si applicano le
leggi che particolarmente li riguardano.