Art. 2. Dopo l'articolo 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' inserito il seguente "Art. 2-bis. - Gli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo 2 possono essere effettuati anche nelle localita' prescelte per il trasferimento totale o parziale degli abitati, nonche' nell'ambito degli abitati esistenti da non trasferire in attuazione delle indicazioni dei piani comprensoriali approvati ai sensi del successivo articolo 3. Gli Istituti autonomi per le case popolari di Udine e di Belluno sono autorizzati a sostituirsi nella costruzione degli alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dai successivi articoli 4 e 5. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalita' cui i detti Istituti dovranno attenersi nella progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione, nonche' i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli Istituti stessi ed i proprietari. I relativi progetti sono approvati dai competenti uffici del Genio civile. L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilita', di indifferibilita' ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge. La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) del precedente articolo 2 puo' essere affidata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, a Enti pubblici che risultino tecnicamente idonei".