Art. 2.
Dopo l'articolo 2 della legge 4  novembre  1963, n. 1457, e' inserito
                             il seguente

  "Art.  2-bis.  - Gli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del
precedente articolo 2 possono essere effettuati anche nelle localita'
prescelte  per  il  trasferimento  totale  o  parziale degli abitati,
nonche'  nell'ambito  degli  abitati  esistenti  da non trasferire in
attuazione  delle  indicazioni  dei piani comprensoriali approvati ai
sensi del successivo articolo 3.
  Gli  Istituti  autonomi  per le case popolari di Udine e di Belluno
sono  autorizzati  a  sostituirsi  nella costruzione degli alloggi ai
proprietari  che  ne  facciano richiesta, dietro cessione dei diritti
loro riconosciuti dai successivi articoli 4 e 5.
  Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le
modalita' cui i detti Istituti dovranno attenersi nella progettazione
ed  esecuzione  dei  lavori  di  ricostruzione, nonche' i criteri cui
dovranno  uniformarsi  le  convenzioni  tra  gli Istituti stessi ed i
proprietari. I relativi progetti sono approvati dai competenti uffici
del Genio civile.
  L'approvazione  dei  progetti comporta la dichiarazione di pubblica
utilita',  di  indifferibilita'  ed  urgenza  dei  lavori a tutti gli
effetti di legge.
  La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera
c)  del precedente articolo 2 puo' essere affidata dal Ministro per i
lavori  pubblici,  di  concerto con il Ministro per il tesoro, a Enti
pubblici che risultino tecnicamente idonei".