Art. 3.
L'articolo 3 della legge 4 novembre  1963, n. 1457, e' sostituito dal
                              seguente

  "Art.  3.  -  Il  Ministro  per  lavori  pubblici di concerto con i
Ministri  per  l'interno,  per  il  tesoro e per l'industria e per il
commercio   determina,  d'intesa,  con  le  Amministrazioni  comunali
interessate,  sentito  il  Consiglio superiore dei lavori pubblici, i
centri abitati che dovranno essere in tutto o in parte trasferiti.
  Ai  fini  dell'organico  e  programmato  assetto  della  zona, sono
redatti piani urbanistici per i comprensori rispettivamente ricadenti
nel territorio della provincia di Belluno e in quello della provincia
di Udine.
  I  piani  comprensoriali,  ai  fini  della presente legge, dovranno
definire  le  destinazioni  di uso e le norme per l'utilizzazione del
territorio ed in particolare:
    a)  conterranno  le  previsioni  per l'impianto, lo sviluppo e la
trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, fissando le
destinazioni di uso e le relative norme;
    b)  stabiliranno  il sistema delle infrastrutture, gli impianti e
le attrezzature pubbliche e di uso pubblico;
    c)  stabiliranno i perimetri delle zone di interesse paesistico e
storico-artistico,  le  relative  modalita'  di  utilizzazione  e  le
eventuali prescrizioni speciali di uso;
    d) definiranno programmi e fasi di attuazione.
  L'estensione   del   territorio   di   ciascun  comprensorio  sara'
determinato  con  decreto  del  Ministro  per  i  lavori pubblici, di
concerto con il Ministro per il tesoro.
  Il  comprensorio in provincia di Belluno includera' i territori dei
Comuni  di  cui  all'articolo  1  e limitrofi, nonche' dei Comuni che
abbiano  comunque  subito  danni  patrimoniali  in  conseguenza della
catastrofe del 9 ottobre 1963.
  Il   comprensorio  in  provincia  di  Udine  includera',  oltre  al
territorio  del  comune  di  Erto  e  Casso, il territorio dei Comuni
rivieraschi   del   torrente   Cellina  che  siano  interessati  alle
conseguenze  dannose  dell'evento  catastrofico,  o  all'insediamento
degli abitati trasferiti.
  Con  lo  stesso decreto sono indicate le opere di nuova costruzione
di  competenza  delle  Province  e dei Comuni, che sono assunte dallo
Stato a carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, nn. 2) e 3),
quando   ne   sia  riconosciuto  il  carattere  di  necessita'  e  la
destinazione a servizio di interesse generale del comprensorio.
  Il  Ministro  per  i  lavori  pubblici  e'  inoltre  autorizzato  a
concedere   agli   enti  indicati  nel  precedente  comma  contributi
trentacinquennali   nella   misura   del  5  per  cento  sulla  spesa
riconosciuta   necessaria   per   la   costruzioni,  nell'ambito  del
comprensorio,  delle  opere,  di rispettiva competenza previste dalla
legge   3   agosto   1949,  n.  589,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
  Per  la  concessione  dei  contributi di cui al comma precedente il
Ministero  dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni nel
limite  di  lire  150 milioni da stanziarsi nello stato di previsione
della  spesa dello stesso Ministero, a partire dall'esercizio 1963-64
fino al 1998.
  Le  annualita'  relative saranno iscritte nello stato di previsione
della  spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 150
milioni  nell'esercizio  1963-64,  di  lire  75 milioni nel periodo 1
luglio  31 dicembre 1964, di lire 150 milioni annui in ciascuno degli
esercizi dal 1965 al 1997 e di lire 75 milioni nel 1998.
  I  mutui occorrenti sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti e
sono garantiti dallo Stato.
  Il  piano  urbanistico  comprensoriale  e' compilato a cura e spese
dello  Stato,  d'intesa  con  le Amministrazioni comunali interessate
costituite in consorzio ai sensi del testo unico della legge comunale
e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
  Il  piano  adottato  dal consorzio previsto dal precedente comma, e
pubblicato  a  cura  delle  singole  Amministrazioni  comunali per il
periodo  di  15  giorni,  entro  i  quali  possono  essere presentate
opposizioni  ed  osservazioni,  e'  inviato  al  Ministero dei lavori
pubblici nei successivi 15 giorni.
  Il  piano  e'  approvato  con  decreto  del  Ministro  per i lavori
pubblici,  di  concerto  con i Ministri per l'interno, per il tesoro,
per  l'industria  e  per  il  commercio e per la pubblica istruzione,
sentito  il  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici. Con lo stesso
decreto  sono  decise le osservazioni e le opposizioni presentate nel
termine di cui al precedente comma.
  Il  piano comprensoriale ha efficacia di piano particolareggiato di
esecuzione,  limitatamente alle parti indicate nel piano stesso. Esso
ha  vigore  a tempo indeterminato e, per le parti aventi efficacia di
piano particolareggiato, per il periodo di 10 anni.
  La  spesa  per  le  aree  occorrenti  per  il  trasferimento  e  la
ricostruzione  degli  abitati ricadenti nel piano comprensoriale e' a
totale carico dello Stato.
  I   lavori  da  eseguire  ai  sensi  del  presente  articolo  e  le
espropriazioni  delle  aree  occorrenti  per  il  trasferimento degli
abitati  o  per  la ricostruzione degli edifici privati e delle opere
previste  dal precedente articolo 2, lettere c) e d), sono dichiarati
di  pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti
di legge.
  L'indennita'  di  espropriazione  e',  in  ogni caso, determinata a
norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.
  Il  valore  venale  di  cui al secondo comma dell'articolo 12 della
legge 18 aprile 1962, n. 167, e' riferito alla data di due anni prima
dell'entrata in vigore della presente logge.
  Con  decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabiliti i
criteri  per  l'assegnazione  delle  aree  ai  privati  nel  caso  di
trasferimento, anche parziale, degli abitati".