Art. 4.

  Le   convenzioni   aventi   per   oggetto  l'affidamento  a  liberi
professionisti di incarichi per studi e progettazioni di cui al nuovo
testo  dell'articolo  1,  n. 3, della legge 4 novembre 1963, n. 1457,
possono  essere  stipulate dal Ministero dei lavori pubblici senza il
concerto  col Ministero del tesoro ed i pareri previsti dall'articolo
380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dagli articoli 5, 6, 7 e
9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.