Art. 4. Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento a liberi professionisti di incarichi per studi e progettazioni di cui al nuovo testo dell'articolo 1, n. 3, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, possono essere stipulate dal Ministero dei lavori pubblici senza il concerto col Ministero del tesoro ed i pareri previsti dall'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dagli articoli 5, 6, 7 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.