Art. 5.

  Dopo l'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' inserito
il seguente:
  "Art.  3-bis.  -  I  contributi dello Stato previsti dalla presente
legge  sono  concessi  a titolo di anticipazione sul risarcimento dei
danni    patrimoniali    spettante    ai   danneggiati   in   seguito
all'accertamento di eventuali responsabilita'.
  Nei  limiti  delle  somme  anticipate,  lo  Stato  e'  surrogato ai
beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni
patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.
  Nel caso che lo Stato non possa esercitare, per qualsiasi causa, il
diritto  di surrogazione, le somme anticipate restano definitivamente
acquisite ai beneficiari".