Art. 5. Dopo l'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - I contributi dello Stato previsti dalla presente legge sono concessi a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilita'. Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato e' surrogato ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili. Nel caso che lo Stato non possa esercitare, per qualsiasi causa, il diritto di surrogazione, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari".