Art. 7.

  Dopo  l'articolo  5  della  legge  4  novembre  1963, n. 1457, sono
aggiunti i seguenti articoli:

  "Art. 5-bis. - Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati a
concedere,  anche  in  deroga  ai  loro  statuti,  i  mutui di cui al
precedente articolo 4, quarto comma, restando a carico dello Stato la
percentuale di tasso superiore al 3 per cento.
  I  rapporti  fra  lo Stato e gli istituti di credito fondiario sono
regolati  da  apposite  convenzioni  da  stipularsi dal Ministero dei
lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro.
  Per   il   pagamento   della   differenza  tra  il  tasso  previsto
dall'articolo  4,  quarto comma, e quello praticato dagli istituti di
credito,  sono  autorizzati  i  limiti  d'impegno  di lire 10 milioni
ciascuno  per  il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio
1965.

  Art.  5-ter.  -  Il  limite  d'impegno  di  cui  al  nono comma del
precedente  articolo  3  gravera', per l'esercizio 1963-64, sui fondi
autorizzati  con la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e, per il periodo
1   luglio-31   dicembre  1964,  sulle  somme  determinate  ai  sensi
dell'articolo 6 della legge medesima.
  Il  limite  d'impegno di cui al precedente articolo 5-bis gravera',
per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1964, sulle somme determinate ai
sensi dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1457".