Art. 6.
I mutui ed i prestiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente
legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo
interbancario, istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961,
n. 454, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli
istituiti mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento
delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte
inadempienti per almeno due rate annuali consecutive.
A tal fine, le disponibilita' del Fondo interbancario di garanzia
sono incrementate:
a) dalle somme che gli istituti dovranno versare a seguito della
trattenuta da operare ai sensi del nono comma, lettera a),
dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, trattenuta estesa
alle operazioni di prestito di cui all'articolo 2;
b) dal 40 per cento dell'importo degli interessi che andranno a
maturare sul conto corrente fruttifero che sara' istituito, ai
termini del successivo articolo 20; aliquota che potra' essere
elevata, ove occorra, sino al 70 per cento con decreto del Ministro
per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le
foreste;
c) dagli stanziamenti di cui al primo comma del successivo
articolo 21;
d) dall'importo degli interessi maturati sulle predette somme
affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al Fondo
interbancario.
La garanzia offerta dal Fondo interbancario per i mutui e i
prestiti di cui al primo comma formera' oggetto di separata gestione
alla quale restano vincolati i suddetti apporti finanziari.