Art. 3.

  Il Fondo sociale e' inizialmente alimentato:
    a) da un contributo annuo a carico dello Stato, da corrispondersi
bimestralmente, in via anticipata, nelle seguenti misure:
      lire 307.000 milioni per l'anno 1965
      lire 350.000 milioni per l'anno 1966
      lire 350.000 milioni per l'anno 1967
      lire 350.000 milioni per l'anno 1963
      lire 350.000 milioni per l'anno 1969;
    b)  dall'importo  di  lire  401  miliardi corrispondente a quanto
dovuto  alla  data  del  31  dicembre  1964 dal lo Stato al Fondo per
l'adeguamento  delle  pensioni, in applicazione della legge 23 agosto
1962,  n. 1335, ed a titolo di conguaglio per i contributi e concorsi
stabiliti  dall'articolo  16  della  legge  4  aprile  1952,  n. 218,
dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dall'articolo
19  della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e rispettive modificazioni ed
integrazioni.
  Tale  importo,  al  netto  della  somma di lire 80.000 milioni gia'
erogata  a  favore  del  Fondo  per  l'adeguamento  delle pensioni in
applicazione  dell'articolo 2, lettera a) della legge 23 agosto 1962,
n. 1335, e' versato dallo Stato in ragione di:
    lire 19.730 milioni nell'anno 1965
    lire 119.270 milioni nell'anno 1966
    lire 80.000 milioni nell'anno 1967
    lire 57.000 milioni nell'anno 1968
    lire 45.000 milioni nell'anno 1969;
    c)  dall'importo  dei  contributi  posti  a  carico  dello  Stato
dall'articolo  1,  lettera  d) del decreto-legge 23 dicembre 1964, n.
1353, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 27, e dall'articolo
38 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124;
    d)  da  un  contributo annuo a carico del Fondo per l'adeguamento
delle  pensioni  nelle seguenti misure percentuali delle retribuzioni
in  base  alle quali sono calcolati i contributi per il finanziamento
del Fondo stesso:
      5,56% per l'anno 1965
      6,61% per l'anno 1966
      7,28% per l'anno 1967
      7,28% per l'anno 1968
      7,28% per l'anno 1969;
    e)  da  un  contributo  pari  a  due  terzi del gettito annuo del
contributo  per  l'adeguamento  delle pensioni dovuto dalle categorie
interessate  ai  sensi  della  legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e della
legge  9  gennaio 1963, n. 9, per l'assicurazione obbligatoria per la
invalidita'  e  vecchiaia  dei  coltivatori  diretti e dei mezzadri e
coloni;
    f)  da  un  contributo  pari  a  due  terzi del gettito annuo del
contributo  per  l'adeguamento  delle pensioni dovuto dalla categoria
interessata,  ai  sensi  della  presente  legge,  per l'assicurazione
obbligatoria  per  l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti degli
artigiani;
    g)  dai  proventi delle sanzioni penali, civili ed amministrative
irrogate in relazione ad inadempienze dell'obbligo del versamento dei
contributi  delle  assicurazioni  obbligatorie  gestite dall'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale,  ivi  compresi  quelli per gli
assegni  familiari  e  per  la  Cassa  integrazione guadagni, esclusi
quelli relativi ai Fondi speciali di previdenza;
    h) da un contributo a carico di Enti, Fondi, Casse e Gestioni per
forme   obbligatorie  di  previdenza  sostitutive  dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
o che ne comportino comunque l'esonero, in misura pari al 2 per cento
delle  retribuzioni  in base alle quali sono calcolati, i contributi,
le  ritenute  o  le  quote  di  iscrizione  agli Enti, Fondi, Casse e
Gestioni suddetti;
    i)  dai  proventi  di  un'aliquota  pari  al  10  per cento delle
contribuzioni   che  affluiscono  ai  Fondi  gestori  di  trattamenti
obbligatori  di  pensione a favore dei lavoratori indipendenti liberi
professionisti.
  Il  quinto  comma dell'articolo 15 della legge 20 febbraio 1958, n.
55, e' abrogato.
  Il  finanziamento  del  Fondo  sociale  per  il  periodo successivo
all'anno  1969 sara' regolato con apposito provvedimento legislativo,
in  modo  che  il  contributo  dello  Stato  al  Fondo stesso sia, in
percentuale,  progressivamente crescente fino a raggiungere il carico
totale  anche in relazione alle esigenze di miglioramento del livello
della pensione sociale,