Art. 4. All'erogazione dei contributi dello Stato al Fondo Sociale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, relativi all'anno finanziario 1965, si provvede, quanto a milioni 313.230, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 1207 (23.000 milioni); n. 1208 (4.000 milioni); n. 1211 (178.000 milioni); n. 1212 (88.500 milioni); n. 1213 (8.000 milioni); n. 1226 (11.730 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1965 e, quanto a milioni 13.500, mediante riduzione di un pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno 1965, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio. Le somme versate dallo Stato alle competenti gestioni previdenziali successivamente al 31 dicembre 1964 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in conto delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente sono trasferite al Fondo sociale.