Art. 4.

  All'erogazione  dei  contributi dello Stato al Fondo Sociale di cui
alle  lettere  a)  e  b)  dell'articolo precedente, relativi all'anno
finanziario  1965,  si  provvede,  quanto  a milioni 313.230, con gli
stanziamenti  iscritti  ai capitoli n. 1207 (23.000 milioni); n. 1208
(4.000 milioni); n. 1211 (178.000 milioni); n. 1212 (88.500 milioni);
n.  1213  (8.000  milioni);  n.  1226 (11.730 milioni) dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  per  l'anno  1965  e,  quanto  a  milioni  13.500,  mediante
riduzione  di  un pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523
dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro per
detto  anno  1965,  destinato  a  far  fronte  ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
  Le somme versate dallo Stato alle competenti gestioni previdenziali
successivamente  al  31  dicembre 1964 e fino alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, in conto delle erogazioni di cui alle
lettere a), b) e c) dell'articolo precedente sono trasferite al Fondo
sociale.