Art. 5.

  Con  decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  per  il  tesoro, sentito il Consiglio di
amministrazione  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le
misure  percentuali  del  contributo di cui al precedente articolo 3,
lettera  d), dovranno essere ridotte in relazione all'ammontare degli
eventuali  avanzi  risultanti  dalla  contabilita'  del Fondo sociale
relativa  all'esercizio  precedente,  tenuto  conto delle esigenze di
copertura del fabbisogno finanziario del Fondo sociale per
  l'esercizio  corrente  e  per  quelli  successivi  nel  quinquennio
  1965-69.
Gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di
previdenza  di  cui  alle lettere h) ed i) del precedente articolo 3,
fanno  fronte  agli  oneri  posti  a  loro  (carico  utilizzando  gli
eventuali  avanzi  di  gestione  e  provvedendo,  in  difetto di tali
disponibilita'  all'adeguamento  delle misure dei contributi relativi
alle  rispettive  forme  di  previdenza,  da  disporsi, ai fini della
presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, su
proposta  del  Ministro  per  il  lavoro  e la previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  per  il  tesoro e con gli altri Ministri
interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli Enti, Fondi,
Casse e Gestioni predetti.
  Qualora  gli  Enti,  Fondi,  Casse e Gestioni, di cui al precedente
comma,  presentino  una  situazione  patrimoniale  di  disavanzo,  su
proposta  dei rispettivi Consigli di amministrazione, il Ministro per
il  lavoro  e la previdenza sociale, con proprio decreto, di concerto
con  il  Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati,
puo'  disporre  la  temporanea cessazione dall'obbligo del versamento
del contributo di cui alle lettere h) ed i) sopra indicate.
  La  disposizione  di  cui alla lettera h) del precedente articolo 3
non   si   applica   ai  regimi  di  pensione  dei  dipendenti  delle
Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo,
alle Casse di previdenza, amministrate dalla Direzione generale degli
Istituti  di previdenza del Ministero del tesoro, ai Monti pensioni o
Istituti  o  Fondi  speciali  per  pensioni  amministrati  da Comuni,
Province,   Regioni   o   Istituzioni   pubbliche   di  assistenza  e
beneficenza.