Art. 6.

  Ad  estinzione  del  debito  al  31  dicembre  1964  della gestione
speciale  per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei coltivatori
diretti,  mezzadri  e  coloni, per le anticipazioni ricevute ai sensi
del  primo  comma dello articolo 29 della legge 9 gennaio 1963, n. 9,
lo  Stato  concede  all'Istituto nazionale della previdenza sociale -
Fondo  per l'adeguamento delle pensioni - un contributo straordinario
di  lire  411.715  milioni,  corrispondente al disavanzo patrimoniale
della gestione alla stessa data.
  Lo  Stato  corrisponde  il contributo di cui al precedente comma in
ragione  di  lire  20.000  milioni  nell'esercizio  1967  lire 43.000
milioni  nell'esercizio  1968 lire 55.000 milioni nell'esercizio 1969
lire   125.000  milioni  nell'esercizio  1970  lire  125.000  milioni
nell'esercizio 1971 lire 43.715 milioni nell'esercizio 1972.