Art. 6. Ad estinzione del debito al 31 dicembre 1964 della gestione speciale per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per le anticipazioni ricevute ai sensi del primo comma dello articolo 29 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, lo Stato concede all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Fondo per l'adeguamento delle pensioni - un contributo straordinario di lire 411.715 milioni, corrispondente al disavanzo patrimoniale della gestione alla stessa data. Lo Stato corrisponde il contributo di cui al precedente comma in ragione di lire 20.000 milioni nell'esercizio 1967 lire 43.000 milioni nell'esercizio 1968 lire 55.000 milioni nell'esercizio 1969 lire 125.000 milioni nell'esercizio 1970 lire 125.000 milioni nell'esercizio 1971 lire 43.715 milioni nell'esercizio 1972.