Art. 7. 
 
  In relazione al disposto di cui alla lettera  a)  dell'articolo  3,
sono abrogate dalla data  del  1°  gennaio  1965  le  seguenti  norme
concernenti la partecipazione  dello  Stato  al  finanziamento  delle
prestazioni dell'assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti: 
    1) legge 4 aprile 1952,  n.  218,  articolo  16,  secondo  comma,
articolo 17, sesto comma, ed articolo  34,  ultimo  comma;  legge  26
novembre 1955, n. 1125, articolo 2; 
    2) legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 16, terzo  comma;  legge
20 febbraio 1958, numero 55, articolo  13,  secondo  e  terzo  comma;
legge 12 agosto 1962, n. 1338, articolo 19; 
    3) legge 26 ottobre 1957, n. 1047, articolo 11  legge  9  gennaio
1963, n. 9, articoli 16 e 17; 
    4) legge 12 agosto 1962, n. 1339, articolo 6; 
    5) legge  13  marzo  1958,  n.  250,  articolo  11,  lettera  b),
limitatamente al contributo dello Stato di  lire  150  milioni  annui
all'adeguamento delle pensioni  dei  pescatori  della  piccola  pesca
marittima e delle acque interne. 
  Gli oneri a carico dello Stato di cui all'articolo 59, lettere a) e
c) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,  ed  all'articolo
35, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939,  n.  636,  e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' gli oneri a  carico
dello Stato di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 della legge 20 febbraio
1958, n. 55, sono trasferiti,  a  decorrere  dall'esercizio  1965,  a
carico delle assicurazioni obbligatorie interessate.