Art. 8.

  Il   titolare   di  piu'  pensioni  a  carico  delle  assicurazioni
obbligatorie  di  cui  all'articolo 1 ha diritto ad una sola pensione
sociale.
  La pensione sociale non spetta:
    a)   ai   titolari   di   pensioni   supplementari   disciplinate
dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, numero 1338;
    b)  ai  titolari  di  piu' pensioni di cui almeno una a carico di
forme   obbligatorie  di  previdenza  sostitutive  dell'assicurazione
generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti o
di   altri   trattamenti   di   previdenza   che  hanno  dato  titolo
all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione.