Art. 8. Il titolare di piu' pensioni a carico delle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1 ha diritto ad una sola pensione sociale. La pensione sociale non spetta: a) ai titolari di pensioni supplementari disciplinate dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, numero 1338; b) ai titolari di piu' pensioni di cui almeno una a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti o di altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione.