Art. 9.

  Le  pensioni  adeguate  e  quelle integrate ai trattamenti minimi a
norma del titolo II, capo I, della presente legge sono diminuite
  dell'importo  della pensione sociale, di cui al precedente articolo
  1.
Nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo 8, la
diminuzione  e' effettuata in proporzione all'ammontare delle singole
pensioni.