Art. 2.

  Tra   gli   emolumenti   costitutivi   della   retribuzione   annua
contributiva degli iscritti alla. Cassa per le pensioni ai dipendenti
degli  Enti  locali  e  alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di
asilo  e  di  scuole  elementari  parificate  e'  da comprendere, con
effetto   dal   1  luglio  1965,  l'indennita'  integrativa  speciale
eventualmente   concessa   con  l'estensione  delle  norme  contenute
nell'articolo  1  della  legge  27  maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni,  limitatamente,  pero',  ad  un importo in nessun caso
eccedente lire 50.000.
  Ai  fini della determinazione della retribuzione annua contributiva
dei  segretari  comunali  e  provinciali  riguardati dall'articolo 17
della  legge  5  dicembre 1959, n. 1077, sono computabili con effetto
dal 1 gennaio 1963:
    1)  gli  assegni  di cui alle leggi 28 febbraio 1963, n. 361 e 28
gennaio 1963, n. 20;
    2)  i  compensi  mensili  previsti dall'articolo 39 della legge 8
giugno  1962,  n.  604, per i casi di segretari che prestino servizio
nelle sedi di reggenza.