Art. 2. Tra gli emolumenti costitutivi della retribuzione annua contributiva degli iscritti alla. Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e' da comprendere, con effetto dal 1 luglio 1965, l'indennita' integrativa speciale eventualmente concessa con l'estensione delle norme contenute nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, limitatamente, pero', ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000. Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva dei segretari comunali e provinciali riguardati dall'articolo 17 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, sono computabili con effetto dal 1 gennaio 1963: 1) gli assegni di cui alle leggi 28 febbraio 1963, n. 361 e 28 gennaio 1963, n. 20; 2) i compensi mensili previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, per i casi di segretari che prestino servizio nelle sedi di reggenza.