Art. 5.

  Per  le  cessazioni  dal  servizio  contemplate dall'articolo 1, il
trattamento  di  quiescenza  nella  forma  dell'indennita'  una volta
tanto, nei casi previsti dall'articolo 28 della legge 11 aprile 1955,
n. 379, e' costituito:
    a)  dalla  quota  di  indennita' determinata sulla parte a) della
retribuzione  annua contributiva riferita alla data di cessazione dal
servizio   e   diminuita   di  lire  50.000  con  l'applicazione  del
coefficiente  moltiplicativo  indicato nell'allegato B della presente
legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;
    b)   dall'eventuale   quota   di   indennita'   che   si  ottiene
moltiplicando  la  quota  di  pensione teorica di cui alla lettera b)
dell'articolo 3 per il coefficiente fisso 7,85.
  Ai  fini  della  determinazione  del trattamento previsto dal comma
primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando il coefficiente
moltiplicativo indicato alla lettera a) di 0,10000 per ogni campagna.
  Nei  casi  di cessazione dal servizio contemplati dal comma secondo
dell'articolo  6 della legge 11 aprile 1955, n. 379, l'indennita' una
volta tanto e' pari alla meta' di quella risultante dall'applicazione
dei commi precedenti.