La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'esercizio   di  impianti  termici,  alimentati  con  combustibili
minerali  solidi  o  liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonche'
l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che diano
luogo  ad  emissione  in  atmosfera  di fumi, polveri, gas e odori di
qualsiasi  tipo  atti ad alterare le normali condizioni di salubrita'
dell'aria  e  di  costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto
alla  salute  dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, sara'
sottoposto alle norme di cui alla presente legge.