Art. 3.

  Presso  il  Ministero  della  sanita'  e' istituita una Commissione
centrale contro l'inquinamento atmosferico, cosi' composta:
    dal  direttore  generale  dei  servizi  per  l'igiene pubblica ed
ospedali del Ministero della sanita', che la presiede;
    dal direttore generale e dall'ispettore generale capo dei servizi
antincendi e di protezione civile del Ministero dell'interno;
    dal  direttore  generale  dell'urbanistica ed opere igieniche del
Ministero dei lavori pubblici;
    dal  direttore  generale  delle  fonti  di  energia del Ministero
dell'industria;
    dal direttore generale della produzione industriale del Ministero
dell'industria;
    dal  direttore generale della motorizzazione civile del Ministero
dei trasporti;
    dal  presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici;
    dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro;
    dal  capo  dei laboratori di chimica e dal capo dei laboratori di
ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanita';
    da  un  rappresentante del Consiglio superiore di sanita', scelto
fra i docenti universitari d'igiene;
    da  un  rappresentante  del  Ministero  per la ricerca scentifica
scelto   fra   docenti   universitari  di  chimica-fisica  o  chimica
industriale;
    da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
    da un esperto di meteorologia;
    da un rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo
della combustione;
    da    un   rappresentante   della   Stazione   sperimentale   dei
combustibili;
    da un rappresentante dell'Associazione termotecnica italiana.
  Disimpegna  le funzioni di segretario un funzionario della carriera
direttiva  del  Ministero della sanita', di qualifica non inferiore a
direttore di sezione o equiparata.
  La Commissione, per l'esame di determinati problemi, puo' avvalersi
dell'opera di tecnici e di esperti e puo' sentire i rappresentanti di
enti o di categorie interessate.
  Ai  componenti  della  Commissione  centrale  spettano  i  compensi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 5.