Art. 3. Presso il Ministero della sanita' e' istituita una Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, cosi' composta: dal direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanita', che la presiede; dal direttore generale e dall'ispettore generale capo dei servizi antincendi e di protezione civile del Ministero dell'interno; dal direttore generale dell'urbanistica ed opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici; dal direttore generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria; dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria; dal direttore generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti; dal presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro; dal capo dei laboratori di chimica e dal capo dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanita'; da un rappresentante del Consiglio superiore di sanita', scelto fra i docenti universitari d'igiene; da un rappresentante del Ministero per la ricerca scentifica scelto fra docenti universitari di chimica-fisica o chimica industriale; da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali; da un esperto di meteorologia; da un rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione; da un rappresentante della Stazione sperimentale dei combustibili; da un rappresentante dell'Associazione termotecnica italiana. Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanita', di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata. La Commissione, per l'esame di determinati problemi, puo' avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e puo' sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate. Ai componenti della Commissione centrale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.