Art. 5.

  In  ogni capoluogo di regione, nella quale almeno un Comune risulti
interessato  alla  presente  legge, e' istituito presso l'ufficio del
medico   provinciale  un  Comitato  regionale  contro  l'inquinamento
atmosferico, cosi' composto:
    dal  presidente  della regione, ove questa sia gia' costituita, o
in  mancanza,  dal  presidente  della Amministrazione provinciale del
capoluogo di regione, che la presiede;
    dall'assessore   alla   sanita'  della  regione  ove  questa  sia
costituita,   o,  in  mancanza,  dall'assessore  alla  sanita'  della
Provincia capoluogo della regione che presiede in caso di assenza del
presidente;
    dal medico provinciale del capoluogo della regione;
    dall'ufficiale sanitario del capoluogo della regione;
    dal provveditore regionale alle opere pubbliche;
    dal  capo  dell'Ispettorato  compartimentale della motorizzazione
civile;
    dai  direttori  dei  reparti  medico-micrografico  e  chimico del
laboratorio  provinciale  d'igiene  e  profilassi del capoluogo della
regione;
    da un esperto meteorologo;
    dall'ispettore  di  zona  e dal comandante provinciale dei vigili
del fuoco del capoluogo della regione;
    dal  direttore  della  locale sezione dell'Associazione nazionale
per il controllo della combustione;
    dal capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro;
    da un rappresentante delle Province della regione;
    da un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;
    dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura
del capoluogo della regione, e da un suo esperto.
  Disimpegna  le funzioni di segretario un funzionario della carriera
direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.
  Il  Comitato,  per  l'esame di determinati problemi, puo' avvalersi
dell'opera di tecnici e di esperti e puo' sentire i rappresentanti di
enti o di categorie interessate.
  Dovra'  sentire  inoltre  i  medici  provinciali  e  gli  ufficiali
sanitari delle Province e dei Comuni di volta in volta interessati.
  Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per la sanita', dura
in carica tre anni.
  Ai  componenti  del Comitato regionale spettano i compensi previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.