Art. 5. In ogni capoluogo di regione, nella quale almeno un Comune risulti interessato alla presente legge, e' istituito presso l'ufficio del medico provinciale un Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, cosi' composto: dal presidente della regione, ove questa sia gia' costituita, o in mancanza, dal presidente della Amministrazione provinciale del capoluogo di regione, che la presiede; dall'assessore alla sanita' della regione ove questa sia costituita, o, in mancanza, dall'assessore alla sanita' della Provincia capoluogo della regione che presiede in caso di assenza del presidente; dal medico provinciale del capoluogo della regione; dall'ufficiale sanitario del capoluogo della regione; dal provveditore regionale alle opere pubbliche; dal capo dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile; dai direttori dei reparti medico-micrografico e chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi del capoluogo della regione; da un esperto meteorologo; dall'ispettore di zona e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo della regione; dal direttore della locale sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione; dal capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro; da un rappresentante delle Province della regione; da un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia; dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo della regione, e da un suo esperto. Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'. Il Comitato, per l'esame di determinati problemi, puo' avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e puo' sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate. Dovra' sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle Province e dei Comuni di volta in volta interessati. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per la sanita', dura in carica tre anni. Ai componenti del Comitato regionale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.