Art. 7.

  Le  Amministrazioni  provinciali  debbono  istituire  entro un anno
dall'entrata   in   vigore   della  presente  legge  un  servizio  di
rilevamento dell'inquinamento atmosferico, avvalendosi dell'opera dei
laboratori  provinciali di igiene e profilassi, ovvero degli istituti
di  igiene  o  di  altri  istituti e laboratori, purche' questi siano
all'uopo autorizzati dal Ministero della sanita'.
  Al   servizio   di  cui  al  comma  precedente  possono  provvedere
direttamente  anche  i  singoli  Comuni che, entro quattro mesi dalla
data   di   entrata  in  vigore  della  presente  legge,  notifichino
all'Amministrazione  provinciale  la relativa deliberazione approvata
nei modi di legge.