Art. 7. Le Amministrazioni provinciali debbono istituire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, avvalendosi dell'opera dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero degli istituti di igiene o di altri istituti e laboratori, purche' questi siano all'uopo autorizzati dal Ministero della sanita'. Al servizio di cui al comma precedente possono provvedere direttamente anche i singoli Comuni che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino all'Amministrazione provinciale la relativa deliberazione approvata nei modi di legge.