Art. 48.
 Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria

  Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti
nell'albo  i  laureati  in  scienze  naturali,  medicina,  chimica  e
farmacia   e   agraria,   i   quali  dimostrino  di  aver  esercitato
effettivamente  come  attivita'  esclusiva  od  almeno prevalente per
almeno cinque anni l'attivita' che forma oggetto della professione di
biologo e presentino domanda di iscrizione nell'albo entro il termine
perentorio di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.